Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Art. 4 - Istanze di partecipazione: termini e modalità di presentazione delle domande
Art. 5 - Articolazione del concorso e criteri di valutazione
Art. 6 - Prova scritta
Art. 7 - Prova orale
Art. 8 - Valutazione dei titoli
Art. 9 - Predisposizione delle prove
Art. 10 - Titoli di preferenza e riserva
Art. 11 - Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati
Art. 12 - Graduatorie di merito
Art. 13 - Assunzione in servizio
Art. 14 - Commissioni esaminatrici e requisiti dei componenti delle commissioni
Art. 15 - Criteri di precedenza nella nomina delle commissioni
Art. 16 - Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso
Art. 17 - Accesso agli atti del concorso
Art. 18 - Ricorsi
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Art. 20 - Disposizioni relative alle regioni e province autonome
Art. 21 - Norme di salvaguardia
Formula iniziale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, il quale stabilisce che "L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volta all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità", comma 5 bis, secondo il quale "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni" e comma 5 ter, che stabilisce che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. (...) Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso";
Visto altresì, l'articolo 35 ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul Portale unico del reclutamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", e in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedura concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
Visto convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che "al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un Dirigente scolastico, un Dirigente tecnico o un Dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Vista la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;
Visto il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
Visto il decreto 19 gennaio 2024, n. 8, del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione della sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle personale handicappate";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, che prevede, nei confronti dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 96/46/CE";
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare l'allegato recante la tabella di equiparazione DL-LS-LM;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025";
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 e, in particolare, il Capo I, Titolo IV, recante norme concernenti il nuovo ordinamento professionale del personale A.T.A.;
Considerato che l'Allegato A al Contratto Collettivo prevede, quale requisito di base per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di personale destinato ai servizi amministrativi, il possesso della laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e ammnistrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
Tenuto conto altresì, che la dichiarazione congiunta n. 12 precisa che, nell'ambito dei requisiti di base richiesti per l'accesso all'area, l'individuazione specifica del titolo di studio dipende dalla posizione di lavoro da ricoprire;
Considerato che a norma dell'articolo 55 del Contratto Collettivo, presso ciascuna istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale e che tale posizione costituisce oggetto di un incarico di Elevata qualificazione, di durata triennale, attribuito a seguito di procedure cui partecipano tutti i dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
Visto il decreto 28 giugno 2022, n. 146, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 231 del 28 giugno 2022;
Vista la nota MEF-GAB prot. 23667 del 28 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze assentiva alla richiesta del Ministero dell'Istruzione e del Merito di autorizzazione a bandire due procedure selettive, destinate a coprire i posti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che si renderanno vacanti e disponibili relativamente agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, per complessivi 2.870 posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024 di autorizzazione a bandire le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
DECRETA
1. Con il presente decreto è indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti.
2. La procedura è indetta, su base regionale, per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nel limite del 50 per cento dei 2.870 posti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, con successivo decreto del Direttore Generale per il personale scolastico si provvede ad accorpare la procedura concorsuale, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. In tal caso, il Direttore Generale o il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, individuato dal bando quale responsabile dello svolgimento delle procedure, approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni accorpate.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
b. USR: Ufficio scolastico regionale;
c. Dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
d. Dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208;
e. D.S.G.A.: Direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A.;
f. C.C.N.L.: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'allegato A del presente decreto, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
d. certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. I candidati che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento contrattuale sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguire detta certificazione entro la data di immissione in ruolo.
e. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini dell'accertamento della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
f. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 19 gennaio 2024, "la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica". Come da disposizioni dell'ente di accreditamento nazionale, ovvero Accredia, il certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato deve riportare obbligatoriamente il riferimento al Framework europeo DigComp 2.2, il riferimento e il marchio dell'organismo di certificazione accreditato, il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell'accreditamento. La persona che ha ottenuto un certificato accreditato da Accredia è iscritta con il suo nome nella Banca Dati pubblica disponibile sul sito www.accredia.it.
3. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
5. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione, dove, nel triennio, sono disponibili i seguenti posti:
Abruzzo | 24 |
Basilicata | 0 |
Calabria | 6 |
Campania | 11 |
Emilia-Romagna | 157 |
Friuli Venezia- Giulia | 35 |
Lazio | 133 |
Liguria | 41 |
Lombardia | 416 |
Marche | 44 |
Molise | 0 |
Piemonte | 171 |
Puglia | 29 |
Sardegna | 44 |
Sicilia | 30 |
Toscana | 108 |
Umbria | 13 |
Veneto | 173 |
TOTALE | 1435 |
6. L'indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponibili nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale.
7. Nell'ambito dei posti destinati alla Regione Friuli Venezia-Giulia, il competente Dirigente preposto all'USR, anche mediante delega al Dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, individua i posti da destinare alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, provvedendo ad indire apposito bando ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di accertata carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.
1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione.
2. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 12:00 del 16 dicembre 2024, data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero, degli UU.SS.RR. interessati, degli ambiti territoriali.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quella della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi -> Servizi -> lettera p -> Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".
4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
5. All'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR territorialmente competente;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati privi della cittadinanza italiana e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
e) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva (per coloro che sono soggetti a tale obbligo);
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
h) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni;
i) di non aver riportato condanne penali per i reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi, per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve indicare le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda l'eventuale procedimento;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
k) l'eventuale possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
m) di aver eventualmente concluso, senza demerito, il servizio civile universale ai sensi dell'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
n) l'eventuale esigenza, in caso di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di svolgere le prove concorsuali mediante l'adozione di misure compensative e/o dispensative, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
o) di aver conseguito la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, con indicazione dell'ente che l'ha rilasciata, della denominazione e delle data del conseguimento. I candidati che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento contrattuale sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguire detta certificazione entro la data di immissione in ruolo.
p) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno accademico in cui sono stati conseguiti e del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
q) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del presente decreto: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'Università o l'istituto universitario italiano o straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
r) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale e le dichiarazioni previste dal bando.
7. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
1. La procedura concorsuale di cui al presente decreto si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per la valutazione dei titoli di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti previsti dal presente bando, sono ammessi a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta, computer based e unica per tutto il territorio nazionale, si svolge nella regione per la quale i candidati hanno presentato domanda e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.
3. La prova scritta consiste nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B.
4. I 60 quesiti sono somministrati, in modalità casuale per ciascun candidato, secondo la seguente ripartizione:
- Diritto costituzionale e diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell'Unione Europea n. 5 quesiti;
- Diritto civile n. 4 quesiti;
- Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche n. 18 quesiti;
- Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato n. 10 quesiti;
- Legislazione scolastica n. 8 quesiti;
- Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico n. 12 quesiti;
- Diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione n. 3 quesiti.
5. Qualora la prova scritta si dovesse svolgere in più sessioni, in ogni sessione vengono somministrati quesiti diversi, assicurando comunque l'omogeneità e l'equivalenza delle prove, in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
7. Con avviso da pubblicarsi su InPa, sul sito internet del Ministero e degli USR competenti, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. L'elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dall'USR, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato su InPa, sul sito internet del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
10. Durante la prova scritta, la vigilanza è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza, scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità previste per i componenti della Commissione esaminatrice di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
11. La durata complessiva della prova scritta è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
12. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, manuali, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologie e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
13. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
b) 0 punti per ogni risposta non data o errata.
14. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 42/60.
15. La correzione della prova d'esame viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
16. Le prove scritte non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;
c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.
3. La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
4. Per sostenere la prova orale, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:
a) 48 punti per il colloquio sulle materie d'esame;
b) 6 punti per la prova di conoscenza degli strumenti informatici;
c) 6 punti per la prova di lingua inglese.
6. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 42/60.
7. Le prove orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, hanno superato la prova orale sono ammessi alla valutazione dei titoli.
2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del presente decreto, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C un punteggio massimo complessivo di 30 punti.
3. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1. La prova scritta di cui all'articolo 6 è predisposta a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e composto da dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero di comprovata qualificazione nelle materie oggetto della selezione e da D.S.G.A. che abbiano prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni. Il Comitato provvede, altresì, prima dello svolgimento della prova orale di cui all'articolo 7, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale e recante parametri finalizzati a verificare la padronanza dei contenuti, la capacità di risoluzione dei problemi e le competenze comunicative, oltre che le conoscenze possedute in ambito informatico e nella lingua straniera.
2. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.
3. I quesiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) sono predisposti dalla commissione e dalle eventuali sottocommissioni di concorso, che scelgono altresì i testi in lingua inglese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
4. La commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano uno o più quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e i casi riguardanti la funzione di D.S.G.A. Le buste contenenti le prove, predisposte in numero pari rispetto ai soggetti da esaminare aumentato del 30%, sono proposte a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato D individua, per ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2024/2025 alla data del 18 novembre 2024.
2. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato E individua la percentuale di rappresentatività di genere per ciascuna regione, nonché il genere meno rappresentato di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Considerate le percentuali di rappresentatività di genere di cui al precedente comma 2 e tenuto conto che in ciascuna regione il differenziale tra i generi è superiore al 30%, viene garantito l'equilibrio di genere applicando il titolo di riserva in favore del genere maschile, in quanto meno rappresentato.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
5. In particolare, si applicano le riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché quelle di cui agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, e di cui all'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di servizio civile universale.
6. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
7. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.
8. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.
9. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
10. Le riserve e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.
11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
1. Ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati con disabilità accertata e affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova scritta da personale individuato del competente USR e possono, altresì, richiedere l'adozione di misure compensative e/o di tempi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. I candidati di cui al comma 1 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano, in funzione della prova concorsuale. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto, il competente USR redige un sintetico verbale, che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) all'interessato per la formale accettazione. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, che provvederà sulla scorta della documentazione esibita e in base all'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno la possibilità di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
4. I candidati di cui al comma 3 dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in base alle proprie esigenze. Le modalità di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto, il competente USR redige un sintetico verbale, che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) all'interessato per la formale accettazione. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, che provvederà sulla scorta della documentazione esibita e in base all'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
6. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'UST competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.
1. All'esito della procedura concorsuale, a ciascun candidato è assegnato un punteggio finale, dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, nella prova orale e dal punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.
2. Gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.
1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario e assegnato ai ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria.
2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire, gradualmente, in ragione delle facoltà assunzionali maturate, è, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria.
5. Ai dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione potrà essere conferito, da parte del responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale competente, un incarico triennale di elevata qualificazione da Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.).
6. I dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono sottoposti, per la conferma in ruolo, ad un periodo di prova di 6 mesi, a norma dell'articolo 62 del C.C.N.L e, in base all'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni scolastici. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli interessati, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione è nominata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza nei limiti di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto 28 giugno 2022, n. 146, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, è scelto tra i Dirigenti tecnici, i Dirigenti scolastici e i Dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A. In ogni caso, nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per il presidente e ciascun componente, anche aggregato, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i componenti aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
7. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8.
8. I Dirigenti scolastici, i Dirigenti tecnici e i Dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.
9. I Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e coloro che hanno ricoperto il ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A. che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
10. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.
11. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.
12. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
1. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b. titolo di studio di cui all'allegato 1;
c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle materie oggetto d'esame.
2. Nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 14, comma 9, i Direttori o i Dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito.
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
e. a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g. aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
1. Gli USR adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n 241.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.
3. L'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
1. Avvero i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione degli stessi o di notifica all'interessato.
1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
2. I dati personali forniti al Ministero dell'Istruzione e del Merito dai partecipanti alla procedura sono trattati, per la gestione della procedura e per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, dagli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titoli del trattamento.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche mediante l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
5. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.
6. I dati personali in questione saranno trattati da persone autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
7. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
8. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.
9. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
10. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it.
1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al Dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per il profilo professionale di funzionario presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.
Allegato A -Titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo per l'accesso alla procedura concorsuale per l'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99 | Equipollente | Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99) | Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04) |
---|---|---|---|
Giurisprudenza | - Scienze Politiche - Scienze dell'amministrazione |
22/S Giurisprudenza | LMG/01 Giurisprudenza |
102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica | |||
Scienze Politiche | - Sociologia - Scienze Statistiche e attuariali - Scienze statistiche e demografiche - Scienze Statistiche ed economiche - Scienze internazionali e diplomatiche - Scienze della comunicazione - Scienze dell'amministrazione - Relazioni pubbliche - Giurisprudenza |
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali | LM-87 Servizio sociale e politiche sociali |
60/S Relazioni internazionali | LM-52 Relazioni internazionali | ||
64/S Scienze dell'economia | LM-56 Scienze dell'economia | ||
70/S Scienze della politica | LM-62 Scienze della politica | ||
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni | LM-63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni | ||
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo | LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo | ||
89/S Sociologia | LM-88 Sociologia e ricerca sociale | ||
99/S Studi europei | LM-90 Studi europei | ||
Economia e Commercio | - Commercio internazionale e mercati valutari - Discipline economiche e sociali - Economia assicurativa e previdenziale - Economia ambientale - Economia aziendale - Economia bancaria - Economia bancaria, finanziaria e assicurativa - Economia del turismo - Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali - Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari - Economia e gestione dei servizi - Economia e legislazione per l'impresa - Economia marittima e dei trasporti - Economia per le arti, la cultura e la comunicazione - Economia politica - Scienze bancarie e assicurative - Scienze economiche - Scienze economiche e bancarie - Scienze economiche e sociali - Scienze economiche statistiche e sociali - Scienze economico- marittime - Scienze statistiche e attuariali - Scienze statistiche e demografiche - Scienze statistiche ed economiche - Sociologia |
64/S Scienze dell'economia | LM-56 Scienze dell'economia |
84/S Scienze economico-aziendali | LM-77 Scienze economico-aziendali |
Allegato B - Programma d'esame per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
A. Materie di esame
A.1 Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione
Europea
Il sistema delle fonti del diritto pubblico e amministrativo. La Costituzione. Le fonti, principi e istituti del diritto dell'Unione Europea. Rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e il diritto nazionale
Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, enti, società con partecipazione pubblica, autorità indipendenti
Gli enti territoriali. Ordinamento, funzioni e poteri delle Regioni e degli enti locali.
Rapporti organizzativi: gerarchia, direzione, autonomia, indipendenza, coordinamento
Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici: dirigenti e dipendenti
Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
L'attività dell'amministrazione pubblica: funzione attiva, consultiva e di controllo. La disciplina dei controlli. Il controllo di gestione, il controllo strategico. Il controllo interno
Discrezionalità amministrativa e tecnica
Gli atti e i provvedimenti amministrativi. La patologia degli atti amministrativi
Il procedimento amministrativo, la formazione degli atti con particolare riferimento al DPR 445/2000 e al D.lgs. 82/2005 e relative regole tecniche.
Trasparenza, Protezione dei dati personali e accesso agli atti, con particolare riferimento agli atti della scuola.
Gli accordi e i contratti della Pubblica Amministrazione
La responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti
La giustizia amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.
A.2 Diritto civile
- Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie.
L'adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento.
L'inadempimento e la responsabilità. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche
soggettive del rapporto obbligatorio
Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto. Responsabilità contrattuale.
Libro IV, Titolo III - Dei singoli contratti
La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale.
La responsabilità civile.
A.3 Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
- La finanza e la contabilità pubblica (finanza pubblica), le fonti ed i principi della finanza, il bilancio, la formazione del bilancio e la manovra finanziaria.
- La contabilità delle Istituzioni Scolastiche:
- Le fonti normative, leggi e regolamento di contabilità;o La gestione finanziaria e contabile, i principi della gestione finanziaria, le risorse finanziarie (procedure e titoli giuridicamente validi di previsione e accertamento delle entrate);
- Le scritture contabili obbligatorie;
- Il Programma annuale, la gestione dell'esercizio finanziario, verifiche e modifiche al Programma annuale;
- Il Conto Consuntivo;
- Il servizio di tesoreria
- La gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche: gli inventari, ruolo compiti e responsabilità del DSGA.
- L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche:
- Le fonti normative;
- Le fasi del processo di definizione della spesa (determina, selezione dei fornitori - criteri di scelta e confronto delle offerte -, impegno di spesa e liquidazione);
- Le diverse tipologie di contratto;
- Il Mercato elettronico della PA e le centrali di committenza.
- Compiti dei revisori dei conti.
- Il rendimento dei conti: conti amministrativi e conti giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del patrimonio. Il funzionario delegato.
- Il sistema dei controlli: il controllo nell'amministrazione dello Stato. I controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. Il controllo di gestione. Il controllo successivo sulla gestione di pertinenza della Corte dei conti: il procedimento di controllo e le modalità di svolgimento.
- La responsabilità: penale, disciplinare, amministrativa e civile, con particolare riferimento al personale scolastico. La responsabilità dirigenziale. La responsabilità patrimoniale del dipendente scolastico.
- La giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi di conto e di responsabilità. I rimedi giurisdizionali. L'esecuzione delle decisioni.
- La scuola e i fondi strutturali UE.
A.4 Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato
- Principi generali del diritto sindacale.
- La libertà sindacale nella Costituzione e nel c.d. Statuto dei lavoratori.
- L'autonomia collettiva (la struttura della contrattazione collettiva, l'inderogabilità e l'efficacia del contratto collettivo)
- Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Norme CCNL Comparto Scuola vigenti.
- Lo sciopero e le altre forme di lotta sindacale (la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle leggi 146/1990 e 83/2000)
- Il rapporto di lavoro subordinato: natura e caratteristiche. Differenze rispetto al contratto di lavoro autonomo.
- La tipologia dei rapporti di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, apprendistato e lavoro temporaneo)
- Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il processo di privatizzazione.
- Le riforme nel pubblico impiego (dal decreto Brunetta alla riforma Madia)
- L'accesso ai pubblici uffici e organizzazione degli uffici.
- La dirigenza pubblica.
- Il rapporto di pubblico impiego del personale ATA, con particolare riferimento al DSGA. I doveri del pubblico dipendente. Il codice di comportamento. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti: il whistleblowing. Il dovere di esclusività. I diritti dell'impiegato. Il sistema dei controlli. Poteri e obblighi del datore di lavoro. La responsabilità dell'impiegato. Il luogo della prestazione di lavoro. La mobilità. Orario, ferie, permessi congedi. Estinzione del rapporto di impiego. Controversie di lavoro nel pubblico impiego.
A.5 Legislazione scolastica
- La scuola e la formazione nella Costituzione italiana. L'organizzazione amministrativa (centrale e periferica) del Ministero dell'Istruzione.
- Il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni normative vigenti in materia di istruzione) e successive modificazioni
- L'istituzione scolastica autonoma
- La gestione dell'offerta formativa
- La governance della scuola
- Le competenze delle autonomie territoriali in materia di istruzione
- Il sistema educativo di istruzione e formazione
- La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione
- Il secondo ciclo di istruzione
- Norme comuni ai cicli scolastici
- La scuola dell'inclusione
- Scuola trasparente e digitale
A.6 Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico
- Il personale della scuola. Dirigente scolastico e docenti. Inquadramento funzionale e giuridico. La gestione delle relazioni sindacali. La contrattazione integrativa di istituto. Il personale delle istituzioni educative. Il personale supplente.
- DSGA e personale A.T.A. Inquadramento funzionale e giuridico. Il rapporto di lavoro del personale A.T.A.. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Gli istituti specifici: organici ATA e mobilità. I diritti e doveri del personale A.T.A. La responsabilità disciplinare del personale A.T.A.
- DS e DSGA, competenze a confronto. Le competenze del DSGA. Il potere di firma del DSGA. Le funzioni delegabili dal DS. Il DSGA e gli Uffici amministrativi della scuola. Le attività della segreteria.
- La gestione documentale della scuola. Documenti amministrativi e dematerializzazione nella scuola. I documenti informatici e il sistema delle firme. La posta elettronica certificata. Il sito istituzionale. L'archivio, il protocollo informatico. Le autocertificazioni. I fascicoli scolastici. Il Regolamento di istituto.
- L'organizzazione della sicurezza nella scuola.
A.7 Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione
- Il reato in generale.
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione: da articolo 314 ad articolo 335 bis, da articolo 357 ad articolo 360, codice penale.
Allegato C - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nel concorso a titoli ed esami per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione
Tipologia | Punti | |
---|---|---|
A | Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale | |
A.1. | Titolo di cui alla tabella A, utilizzato quale titolo di accesso al concorso. I titoli diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1 |
- p <= 75: 0 punti - p > 75: p-75/10 punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di laurea magistrale espresso in centesimi L'attribuzione della lode implica l'attribuzione di punti 3 |
B | Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso | |
B.1 | Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo | 6 |
B.2 | Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005, per ciascun titolo | 7 |
B.3 | Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 8 |
B.4 | Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo | 6 |
B.5 | Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1 e B.1, per ciascun titolo | 4 |
B.6 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) | 2 |
B.7 | Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua inglese conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto | C 1: 0,50 C 2: 1 |
B.8 | Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo | 1 |
B.9 | Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato | 3 |
B.10 | Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami a DSGA | 5 |
B.11 | Per ogni idoneità ovvero collocazione in graduatoria in concorsi per esami e per titoli ed esami presso la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia economica pari o superiore a quella per la quale si concorre | 2 |
B.12 | Punteggio aggiuntivo da riconoscere per i titoli di cui ai precedenti punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8 che siano stati conseguiti nell'ambito delle materie oggetto d'esame | 2 |
C | Titoli di servizio | |
C.1 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di DSGA o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore a quella per la quale si concorre, per ciascun anno di servizio | 2 |
C.2 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio | 1 |
C.3 | Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o superiore, per ciascun anno di servizio | 0,50 |
Allegato D - Percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare.
Regioni | Percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 | Percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare |
---|---|---|
Abruzzo | 1,22% | 0 |
Basilicata | 3,61% | 0 |
Calabria | 1,85% | 0,37% |
Campania | 1,20% | 0 |
Emilia-Romagna | 1,06% | 0 |
Friuli Venezia- Giulia | 0 | 0 |
Lazio | 1,53% | 0 |
Liguria | 3,65% | 0 |
Lombardia | 1,97% | 0 |
Marche | 0,57% | 0 |
Molise | 0 | 0 |
Piemonte | 1,04% | 0 |
Puglia | 0,91% | 0 |
Sardegna | 3,17% | 0 |
Sicilia | 1,58% | 0,14% |
Toscana | 0 | 0 |
Umbria | 2,52% | 0 |
Veneto | 1,47% | 0,25% |
Allegato E - Percentuale di rappresentatività di genere ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
D.S.G.A. (personale in servizio al 31.12.2023) | |||
---|---|---|---|
Regione | Incidenza percentuale del personale di genere femminile | Incidenza percentuale del personale di genere maschile | Delta percentuale |
Abruzzo | 74,07% | 25,92% | 48,15% |
Basilicata | 78,48% | 21,52% | 56,96% |
Calabria | 65,46% | 34,54% | 30,92% |
Campania | 70,00% | 30,00% | 40,00% |
Emilia-Romagna | 77,95% | 22,05% | 55,90% |
Fiuli Venezia- Giulia | 81,05% | 18,95% | 62,11% |
Lazio | 76,14% | 23,86% | 52,29% |
Liguria | 84,68% | 15,32% | 69,36% |
Lombardia | 75,24% | 24,76% | 50,48% |
Marche | 79,74% | 20,26% | 59,48% |
Molise | 75,61% | 24,39% | 51,22% |
Piemonte | 78,48% | 21,52% | 56,95% |
Puglia | 70,70% | 29,30% | 41,40% |
Sardegna | 76,07% | 23,93% | 52,15% |
Sicilia | 70,74% | 29,26% | 41,47% |
Toscana | 75,32% | 24,68% | 50,63% |
Umbria | 76,85% | 23,15% | 53,70% |
Veneto | 75,42% | 24,58% | 50,84% |