Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'allegato A del presente decreto, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
d. certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. I candidati che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento contrattuale sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguire detta certificazione entro la data di immissione in ruolo.
e. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini dell'accertamento della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa;
f. posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 19 gennaio 2024, "la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica". Come da disposizioni dell'ente di accreditamento nazionale, ovvero Accredia, il certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato deve riportare obbligatoriamente il riferimento al Framework europeo DigComp 2.2, il riferimento e il marchio dell'organismo di certificazione accreditato, il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell'accreditamento. La persona che ha ottenuto un certificato accreditato da Accredia è iscritta con il suo nome nella Banca Dati pubblica disponibile sul sito www.accredia.it.
3. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
5. I candidati, a pena di esclusione, possono presentare la domanda per una sola regione, dove, nel triennio, sono disponibili i seguenti posti:
Abruzzo | 24 |
Basilicata | 0 |
Calabria | 6 |
Campania | 11 |
Emilia-Romagna | 157 |
Friuli Venezia- Giulia | 35 |
Lazio | 133 |
Liguria | 41 |
Lombardia | 416 |
Marche | 44 |
Molise | 0 |
Piemonte | 171 |
Puglia | 29 |
Sardegna | 44 |
Sicilia | 30 |
Toscana | 108 |
Umbria | 13 |
Veneto | 173 |
TOTALE | 1435 |
6. L'indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponibili nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale.
7. Nell'ambito dei posti destinati alla Regione Friuli Venezia-Giulia, il competente Dirigente preposto all'USR, anche mediante delega al Dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, individua i posti da destinare alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, provvedendo ad indire apposito bando ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di accertata carenza degli stessi, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'USR dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.