Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione.
2. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 12:00 del 16 dicembre 2024, data di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23:59 del 15 gennaio 2025. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero, degli UU.SS.RR. interessati, degli ambiti territoriali.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quella della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi -> Servizi -> lettera p -> Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".
4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
5. All'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR territorialmente competente;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati privi della cittadinanza italiana e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
e) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva (per coloro che sono soggetti a tale obbligo);
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
h) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni;
i) di non aver riportato condanne penali per i reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi, per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve indicare le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda l'eventuale procedimento;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
k) l'eventuale possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
m) di aver eventualmente concluso, senza demerito, il servizio civile universale ai sensi dell'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
n) l'eventuale esigenza, in caso di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di svolgere le prove concorsuali mediante l'adozione di misure compensative e/o dispensative, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
o) di aver conseguito la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, con indicazione dell'ente che l'ha rilasciata, della denominazione e delle data del conseguimento. I candidati che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento contrattuale sono ammessi alle prove concorsuali con riserva di conseguire detta certificazione entro la data di immissione in ruolo.
p) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno accademico in cui sono stati conseguiti e del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
q) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del presente decreto: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'Università o l'istituto universitario italiano o straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
r) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale e le dichiarazioni previste dal bando.
7. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.