Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
1. La procedura concorsuale di cui al presente decreto si articola nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I programmi concorsuali sono indicati all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta (150) punti, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per la valutazione dei titoli di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.