Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato D individua, per ciascuna regione, le percentuali di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio nell'anno scolastico 2024/2025 alla data del 18 novembre 2024.
2. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'allegato E individua la percentuale di rappresentatività di genere per ciascuna regione, nonché il genere meno rappresentato di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Considerate le percentuali di rappresentatività di genere di cui al precedente comma 2 e tenuto conto che in ciascuna regione il differenziale tra i generi è superiore al 30%, viene garantito l'equilibrio di genere applicando il titolo di riserva in favore del genere maschile, in quanto meno rappresentato.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
5. In particolare, si applicano le riserve di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché quelle di cui agli artt. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, e di cui all'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di servizio civile universale.
6. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
7. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non risulti coperta.
8. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.
9. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
10. Le riserve e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.
11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.