Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, hanno superato la prova orale sono ammessi alla valutazione dei titoli.
2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del presente decreto, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C un punteggio massimo complessivo di 30 punti.
3. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.