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Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 7 - Prova orale

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale, volta ad accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:

a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B, che accerti la preparazione del candidato sulle medesime e verifichi la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di D.S.G.A.;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione.

3. La durata massima complessiva della prova orale è di 50 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

4. Per sostenere la prova orale, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:

a) 48 punti per il colloquio sulle materie d'esame;

b) 6 punti per la prova di conoscenza degli strumenti informatici;

c) 6 punti per la prova di lingua inglese.

6. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno 42/60.

7. Le prove orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.