Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122
1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione è nominata con decreto del Direttore Generale o del Dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza nei limiti di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto 28 giugno 2022, n. 146, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, è scelto tra i Dirigenti tecnici, i Dirigenti scolastici e i Dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A. In ogni caso, nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per il presidente e ciascun componente, anche aggregato, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i componenti aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali e di consentire lo svolgimento contestuale della prova orale, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, oltre ai membri aggregati e ai supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni, sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
7. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8.
8. I Dirigenti scolastici, i Dirigenti tecnici e i Dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni.
9. I Dirigenti scolastici, i Dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e coloro che hanno ricoperto il ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A. che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
10. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.
11. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il servizio non di ruolo.
12. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.