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Decreto M.I.M. 12.12.2024, n. 3122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 12 - Graduatorie di merito

1. All'esito della procedura concorsuale, a ciascun candidato è assegnato un punteggio finale, dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, nella prova orale e dal punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

2. Gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari al numero di posti messi a bando per la singola regione, aumentato di una quota pari al 20 per cento dei posti, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.