Nota ministeriale 6 maggio 2009, prot. n. 6304

D.M 42 dell’8 aprile 2009 - integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 – chiarimenti in ordine all’accesso

Con riferimento a quesiti pervenuti , si precisa quanto segue.


1) Si ritiene che nelle categorie di personale docente elencate nell’art. 4 del D.M. in oggetto vadano compresi anche coloro che a seguito dell’avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si sono inseriti nel percorso abilitante nell’anno accademico 2007/2008.
A tal fine, gli interessati possono integrare la sezione B1 o B2 del Modello 2 di domanda, riportando in una succinta dichiarazione scritta la situazione che ha consentito l’iscrizione in anno/i successivo/i al primo.
In particolare, i candidati che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria possono integrare la sez. B1 aggiungendo la lettera G. Laurea in scienze della formazione primaria e la casella da sbarrare, a seconda che il titolo sia già conseguito o da conseguire.
Restano impregiudicate eventuali altre modalità già poste in essere al medesimo fine (es. iscrizione con riserva, sez. B3, lettera O e comunicazione on line dell’avvenuto conseguimento del titolo entro il prossimo 30 giugno, anche nel caso di titolo già conseguito).


2) Tenuto conto che il corso di laurea in scienze della formazione primaria si articola in un biennio propedeutico e in un successivo biennio con due indirizzi, i candidati che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008 a detto corso possono iscriversi, con riserva, sia nella scuola dell’infanzia, sia nella scuola primaria, barrando entrambe le relative caselle della sezione B3 del Modello 2, con l’avvertenza che lo scioglimento della riserva nella graduatoria relativa all’avvenuto  conseguimento dello specifico indirizzo di laurea, comporterà la cancellazione della posizione con riserva dall’altra graduatoria. 


3) Secondo il medesimo principio indicato al precedente punto 2, i candidati già iscritti con riserva per uno soltanto dei due indirizzi (scuola dell’infanzia o la scuola primaria) che hanno conseguito o conseguiranno il titolo per l’altro indirizzo entro il 30 giugno p.v. , possono sciogliere la riserva rispetto a tale titolo A tal fine, gli interessati dovranno barrare lo specifico indirizzo nella sez. B5 del Mod. 1, indicando nello spazio sottostante di trovarsi nella situazione sopra descritta. Resta inteso che la posizione con riserva, non utilizzata in una delle due graduatorie, sarà cancellata.


4) Qualora gli aspiranti di cui all’art. 8, comma 2, lettera a ( art. 36, comma 1 bis, legge 14/09- abilitati con riserva sensi D.M. 85/05, per mancanza del requisito di servizio, che hanno maturato il requisito di 360 giorni dal………, al………… ) figurino con riserva in graduatoria di provincia diversa da quella dell’Ufficio scolastico che ha valutato l’istanza di partecipazione ai corsi speciali abilitanti, l’Ufficio scolastico provinciale presso cui deve essere sciolta la riserva relativa alla inclusione in graduatoria, acquisirà l’accertamento del possesso dei requisiti idonei alla declaratoria di scioglimento della riserva, dall’Ufficio che ha valutato l’istanza di partecipazione ai corsi abilitanti. Al termine della procedura l’elenco dei docenti abilitati sarà comunicato al competente Ufficio scolastico Regionale.


5) Nel Modello 2 le sezioni D1 (dichiarazione titolo d’accesso) ed E1, (dichiarazione titoli di servizio) devono essere compilate anche dal personale interessato all’inserimento nella graduatoria di strumento musicale, con l’avvertenza che, in tal caso, la tabella da applicare è quella specifica relativa all’Allegato 3.


6) In relazione alla dichiarazione contenuta nella sez.G del Modello 1 e nella sez. E del modello 2, “che è stata chiesta la valutazione, per ciascun anno scolastico, per il servizio prestato in una sola provincia”, è inteso che detta precisazione non osta alla valutazione dei servizi prestati in due province in applicazione dell’art. 8, comma 3, del Regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al D.M. 131/07 (supplenza conferita sulla base delle graduatorie ad esaurimento in una provincia che sostituisce altra supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto) e negli altri casi consentiti dalla normativa. A tal fine gli interessati possono rendere apposita dichiarazione nella sez. E1, nello spazio previsto per l’indicazione del servizio prestato.


7) Sia nel Modello 1 che nel Modello 2 possono essere dichiarati nelle rispettive sezioni C2, eventuali titoli di specializzazione monovalente non precedentemente dichiarati.


8) Le integrazioni autorizzate dalla presente nota devono essere specificamente indicate e sottoscritte dall’aspirante nella pagina riassuntiva finale del relativo Modello di domanda.