FAQ Graduatorie

L'esperto risponde alle domande più frequenti

La scelta delle tre province aggiuntive è consentita anche agli aspiranti che si iscrivono per la prima volta (a pieno titolo o con riserva) e agli aspiranti già iscritti con riserva che non conseguono il titolo abilitante entro giugno 2009?

Tutti gli aspiranti che presentano la domanda di aggiornamento e di nuova inclusione, sia a pieno titolo che con riserva, possono scegliere l’inserimento, in coda, in un numero massimo di 3 province diverse da quella cui si riferisce la domanda di conferma e/o di aggiornamento, ovvero di nuova inclusione. 


I laureati che non hanno avuto accesso all’ultimo ciclo di SISS possono accedere alla Graduatoria ad esaurimento in terza fascia?

Coloro che hanno conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza del IX corso SSIS possono includersi in una provincia a loro scelta nella quale saranno inseriti, in III fascia, a pettine insieme ai candidati già presenti  nella provincia scelta. Oltre la nuova inclusione in una sola provincia è possibile l’inserimento, in coda, in altre 3 province da indicare nel modulo 2) di domanda.

Coloro che sono in possesso di Laurea Magistrale ma non hanno avuto accesso a nessun corso abilitante non hanno diritto all’inserimento in Ge. Potranno accedere alla terza fascia delle Graduatorie di istituto, per la formazione delle quali è previsto un provvedimento successivo al DM in oggetto (vedi www.formascuola.eu, Corso conferimento supplenze, sulle modalità di accesso e gestione delle G. di Istituto). 


Gli aspiranti già inseriti in graduatoria con riserva in qualità di iscritti a Scienze della Formazione Primaria che non avendo avuto ancora accesso al corso di specializzazione per il sostegno non hanno chiesto l’inserimento negli elenchi di sostegno devono farlo in occasione della richiesta di permanenza in Ge o all’atto dello scioglimento della riserva?

Il comma 1 dell’art. 6 del DM 42/2009 prevede che gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande (11 maggio 2009), siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno 2009, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano già in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento su posto comune o la conseguano entro il 30 giugno 2009.

Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo citato entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4, non saranno inclusi negli elenchi del sostegno per l’a.s. 2009/2010.

Per l’a.s. 2010/2011 saranno emanate apposite disposizioni per l’iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la data citata. 


Il vincolo di permanenza in ruolo sul sostegno per 5 anni è valido per tutti gli aspiranti?

Il docente nominato in ruolo su posti di sostegno o nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti ha l’obbligo di permanere per 5 anni su tale tipologia di posti.

 

Allegato B: cosa comporta la rinuncia alla nomina sul sostegno?

Il comma 8 dell’art. 6 del DM n. 42 dell’8.4.2009 consente al personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, di rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando il modello B, a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.

La  presentazione di tale modello B, che va allegato al modello 1) corrispondente alla  domanda di aggiornamento, comporta la  rinuncia, in maniera definitiva,  alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato su posti  di sostegno. Resta confermata, ovviamente, l’accettazione di nomine su posti curricolari. 


Gli aspiranti già inseriti in graduatoria possono trasferirsi in una provincia diversa da quella in cui sono attualmente inseriti?

Non è possibile chiedere il trasferimento in provincia diversa, ma solo la presentazione della domanda (modello 1) di conferma e/o di aggiornamento. Chi non presenta domanda di conferma, anche in mancanza di titoli e/o preferenza da richiedere o da confermare incorrerà nella definitiva cancellazione da tutte le graduatorie provinciali.    


Gli aspiranti già inseriti in graduatoria a pieno titolo possono chiedere la sostituzione del titolo abilitante e la conseguente rideterminazione del punteggio?

Gli aspiranti in I ed in II fascia non possono chiedere la miglior valutazione di un’abilitazione conseguita successivamente al loro inserimento in graduatoria.

Questa possibilità è concessa al personale iscritto in III fascia attraverso la compilazione della sezione F1 del modulo-domanda n. 1. 


Con quali criteri si formano le code di Graduatoria e con quale ordine di scorrimento avviene il reclutamento in ciascuna provincia?

La possibilità di chiedere l’inserimento in coda agli aspiranti inclusi in III fascia di altre 3 province avviene nel rispetto delle fasce di appartenenza del personale richiedente e dei punteggi, e le preferenze attribuiti nella graduatoria di riferimento.

Pertanto per ciascuna graduatoria  l’articolazione dei vari scaglioni, da utilizzare nell’ordine per le individuazione dei soggetti destinatari dei rapporti di lavoro, sarà il seguente:  

  1. aspiranti già inclusi in I fascia nella grad. 2007/2009 che confermano e/o aggiornano la posizione;
  2. aspiranti già inclusi in II fascia nella grad. 2007/2009 che confermano e/o aggiornano la posizione;
  3. aspiranti già inclusi in III fascia nella  grad. 2007/2009 che aggiornano la posizione ed aspiranti che si includono per la prima volta “a pettine” o che sciolgono la riserva, graduati con il punteggio riportati per titoli e preferenze; a parità di punteggio prevale innanzitutto chi ha una maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria;
  4. aspiranti già inclusi nella grad. 2007/2009  in I° fascia che chiedono l’ inserimento in ulteriore provincia graduati con il punteggio conseguito nella provincia di pertinenza;
  5. aspiranti già inclusi nella grad. 2007/2009  in II° fascia che chiedono l’ inserimento in ulteriore provincia graduati con il punteggio conseguito nella provincia di pertinenza;
  6. aspiranti già inclusi nella grad. precedente 2007/2009 in III fascia ed aspiranti che si sono inseriti  per la prima volta in graduatoria di una determinata provincia, che chiedono l’inserimento in un’ulteriore provincia.

 

La scelta delle ulteriori tre province è obbligatoria o facoltativa?

È del tutto facoltativa. Gli interessati hanno, inoltre, la possibilità di chiedere che l’inserimento in ciascuna delle diverse province valga o meno, oltre che per le immissioni in ruolo, anche per le nomine come supplente sui posti di competenza degli Uffici Scolastici provinciali (supplenze annuali e supplenze sino al termine delle attività didattiche).

Si tenga presente che l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province; in tal caso il candidato, nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere l’altra provincia di appartenenza.

La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.

La  rinuncia all’accettazione di una supplenza conferita sulla scorta dell’inserimento in graduatoria provinciale non comporta alcuna sanzione e resta altresì confermata la possibilità di accettare, per la stessa classe di concorso, supplenze dalla corrispondente graduatoria d’istituto nella quale si è inseriti. 


Se un aspirante rinuncia all’incarico in una provincia, a quali sanzioni va incontro? Queste ultime sono valide solo per la provincia in questione o si estendono a tutte quelle in cui l’aspirante è inserito?

La  rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento.

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

  

faq aggiunte il 23 aprile 2009 - Registrati gratuitamente al nostro sito per leggere tutte le risposte alle seguenti domande:

Quali posti è possibile coprire con gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali del personale docente?

Quale è la differenza tra supplenze annuali e supplenze sino al termine delle attività didattiche?

Con quali modalità avvengono le immissioni in ruolo ed il conferimento delle supplenze?

Come sono composte le 3 fasce delle graduatorie ad esaurimento?

Come si attribuisce il punteggio per l’abilitazione in III fascia?

Quale è il punteggio aggiuntivo al voto di abilitazione in III fascia?

Esiste un limite alla valutazione dei titoli culturali per gli aspiranti inclusi in III fascia?

Cosa si intende per titolo di studio di livello pari o superiore a quello che consente l’accesso all’insegnamento cui di riferisce la graduatoria?

Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie, in III fascia?

É possibile attribuire il punteggio aggiuntivo per altre abilitazioni conseguite per gli ambiti disciplinari, in III fascia?

Si attribuisce il punteggio aggiuntivo per le abilitazioni a cascata?

Come si valuta il dottorato di ricerca?

Si valuta il periodo del dottorato senza borsa di studio coincidente con una nomina di supplenza?

Nelle graduatorie di I e di II fascia si valutano i titoli di perfezionamento e/o i master?

Si valutano i titoli di perfezionamento conseguiti con l’ordinamento di cui DPR al 162/82?

Cosa si intende per titolo di perfezionamento e/o di master “coerente” con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria?

Coma faccio a capire se il mio titolo di perfezionamento e/o master è legalmente valido?

Sono valutabili i titoli culturali conseguiti nei Paesi dell’Unione Europea?

Si valuta come ulteriore titolo culturale il titolo di sostegno?

Si valuta come diploma di specializzazione (D.S. con 6 punti) la specializzazione SSIS?

Quali sono i diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca?

Come si effettua il calcolo del servizio?

Come si valuta il servizio di insegnamento in II fascia sino all’a.s. 2002/2003?

Come si valuta il servizio di insegnamento in II fascia a decorrere dall’a.s. 2003/2004?

É possibile chiedere la valutazione in III fascia dei servizi di insegnamento al 50% su altra classe di concorso?

Come si valuta il servizio militare?

E’ possibile valutare il servizio di insegnamento durante il periodo di conseguimento della SSIS o della laurea in scienze della formazione primaria o dei titoli Afam e Cobaslid?

Si valutano i servizi di insegnamento all’estero?

É sempre possibile il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole, nelle scuole pluriclassi della scuola primaria ubicate in zona di montagna e negli istituti penitenziari?

Si valuta il servizio di insegnamento della religione cattolica?

  

faq aggiunte il 28 aprile 2009 - Registrati gratuitamente al nostro sito per leggere tutte le risposte alle seguenti domande:

Chi ha lavorato un intero anno scolastico come supplente in scuola statale ha diritto alla preferenza Q?

Chi ha prestato servizio per un intero anno in scuola statale, oltre alla casella Q, può barrare anche la casella della precedenza per aver prestato servizio in amministrazione pubblica?

Nel modulo di domanda non è più prevista la possibilità di chiedere l’inserimento negli elenchi di francese nella scuola primaria. È un errore?

Chi ha prestato servizio di insegnamento con contratto a progetto nella scuola non paritaria per la classe di insegnamento A050, può chiedere la valutazione di tale servizio?

Chi si è iscritto, nell’anno corrente, al primo anno della laurea in scuola della formazione primaria ha diritto all’iscrizione in graduatoria?

Chi ha insegnato la religione cattolica in una scuola statale, può chiedere la valutazione di tale servizio nella graduatoria ad esaurimento?

Aspiranti iscritti a pieno titolo per la scuola dell’infanzia nelle graduatorie ad esaurimento,  che si sono iscritti, nell’Anno accademico 2007/2008, al corso per conseguire la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria: quali domande devono compilare?

 

 

 

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