Allegato 2

Tabella di valutazione dei titoli di terza fascia (D.M. n. 27 del 15.3.2007 e integrata con D.M. 25.9.2007, n. 78)

 

A)
Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), o per l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12


Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame,


fino a 59 punti 4


per il punteggio da 60 a 65 punti 5


per il punteggio da 66 a 70 punti 6


per il punteggio da 71 a 75 punti 7


per il punteggio da 76 a 80 punti 8


per il punteggio da 81 a 85 punti 9


per il punteggio da 86 a 90 punti 10


per il punteggio da 91 a 95 punti 11


per il punteggio da 96 a 100 punti 12

A.2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1: a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante; b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l’insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d’esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario,per esami e titoli, per l’insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento; f) ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge 3.6.1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all’ineimento nell’elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18.6.1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti punti 8

A.4) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1: Per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 30


di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione. Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato. Per l’abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), (3) sono attribuiti ulteriori punti 30


di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione. Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato. Per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori punti 30

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori punti 6
B)
Servizio di insegnamento o di educatore

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, (4) ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili,e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2


fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati,ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1


fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6

B.3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1)e B.2): a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria; b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina; c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5). d) il servizio d’insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale; f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato: 1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04 2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1,a decorrere dall’a.s. 2003/04. (6) 3. il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; 4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole; 5. il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1°.3.1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
C)
Altri titoli (fino ad un massimo di punti 30)

C.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti punti 3

C.2) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3

C.3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C.2: a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8); b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

C.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3

C.5) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) ( Si valuta un solo titolo) punti 12

C.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (10) ( Si valuta un solo titolo) punti 6

C.7) Per ogni Diploma di perfezionamento,Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (9) (10) (11) (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti punti 3

C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (9) (10) (11) (fino ad un massimo di tre ) sono attribuiti punti 1

C.9) Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia (12) sono attribuiti punti 6


per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria (12) e del personale educativo sono attribuiti punti 6

C.10) Per le lauree in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l’insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti punti 6

Note

1) Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n, 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l’accesso alla graduatoria.

2) La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell’art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3) Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98

4) Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.

5) Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

6) Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.

7) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria.

I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell’U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

8) Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).

9) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell’Unione Europea debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dall’autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all’allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.

10) Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.

11) La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti

12) Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.