Priorità nella scelta della sede - Allegato A

All’atto della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di competenza degli Uffici Scolastici Provinciali, gli aspiranti che si includono in graduatoria ad esaurimento che si trovino in una delle situazioni di seguito specificate, hanno titolo alla priorità nella scelta della sede di servizio.

È necessario, a tal fine, compilare l’allegato A da inviare, unitamente al modulo-do­manda, alla provincia scelta per l’inserimento in graduatoria. Coloro che sono inseriti in più province devono compilare un modello per ciascuna di esse.

A pagina 1 vanno indicate le proprie generalità ed il recapito per ricevere eventuali comunicazioni.

A pagina 2 sezione b1 indicare una situazione di precedenza che interessa l’aspirante che presenta domanda. È Necessario dichiarare nell’apposito spazio la documentazione che occorre allegare in riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9 del CCNI sulla mobilità del personale di ruolo del comparto scuola per l’a.s. 2009//2010.

Sezione b2. contrassegnare la situazione di assistenza a parenti o affini entro il terzo grado ovvero di assistenza ai fratelli con handicap grave in caso di impossibilità dei genitori. Anche in questo caso è necessario dichiarare ed allegare la documentazione richiesta.

Hanno diritto alla priorità nella scelta della sede le seguenti categorie (estratto dagli artt. 7 e 9 del CCNI sulla mobilità del personale di ruolo comparto scuola e dalle indicazioni ministeriali riportate nel modello A):

 

Personale in situazione di handicap

1) portatori di handicap di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D. L.vo n. 297/94.

3) Assistenza al coniuge, ed al figlio in situazioni di handicap, ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap

Tale precedenza spetta ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, di non essere in grado di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a convivere con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.

 

In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

 

a) Certificazioni mediche.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel dPR 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;

- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

 

b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza continuativa.

Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

  • il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.

  • l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza,

  • nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

  • il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.