Decreto 8 aprile 2009, n. 42

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;

Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la legge 3.5.1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Vista la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;

Vista la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;

Visto il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;

Visto il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, – attivati presso le Accademie di Belle Arti – sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all’insegnamento secondario, S.S.I.S.;

Visto il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n.11 del 30 gennaio 2007, concernente l’attivazione di corsi di specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi COBASLID;

Visto IL D.M. 28 settembre 2007, n. 137, con il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha istituito un percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale;

Vista la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9.11.2007, n. 206, che prevede il reciproco riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 e in particolare l’art. 2, comma 416;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;

Visto il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008, in particolare l’articolo 5 bis, che dispone l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento per talune categorie di personale e la collocazione di detto personale nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti, nonché l’art. 6, che conferisce nuovamente valore abilitante alla laurea in scienze della formazione primaria;

Visto il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, in particolare l’art.36, comma 1 bis;

Vista la tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media, allegato B al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;

Vista la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso, l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ;

Vista la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art.1, comma 607 della legge 296/06 come integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007;

Considerato che, ai sensi dell’art.1, comma 607 della citata legge n. 296/06, debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, l’aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie ad esaurimento ;

Considerato che per effetto delle disposizioni sull’integrazione delle graduatorie ad esaurimento, le categorie di personale di cui all’articolo 5 bis della sopraccitata legge n. 169/08, ammesse a partecipare alla procedura, sono incluse nella graduatoria provinciale ad esaurimento di III fascia sulla base del punteggio relativo ai titoli posseduti (a pettine).

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1524/09, con cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10728/08;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08;

Ravvisata l’opportunità - in relazione alla necessità di garantire in tempi brevi l’esaurimento delle graduatorie in vista del nuovo sistema di reclutamento previsto dall’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al fine di favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale interessato alla procedura di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento - di concedere a detto personale di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati;

Ritenuto in analogia a quanto previsto per le abilitazioni elencate al punto A.4 della citata Tabella, approvata con D.M. n.27/07, di attribuire anche al Diploma di II livello abilitante all’insegnamento dell’educazione musicale, rilasciato dai Conservatori di musica, ulteriori punti trenta, con esclusione della valutazione del servizio prestato durante la durata legale dei corsi;

Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie - Scelta di altre tre province

1. Sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007.

2. A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

3. Il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

4. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito modulo, Allegato A.

5. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. Il diritto all’assunzione sui posti riservati è riconosciuto nella provincia in cui l’aspirante è inserito, ma non nelle tre province di cui al successivo comma 11.

6. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, in quanto in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è già inserito.

Analogamente il personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia, a pieno titolo o con riserva, può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad esaurimento, solo nella medesima provincia.

7. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 16 marzo 2007- ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

8. Il personale non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 , può presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per la Regione Valle d’Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.

9. I titoli, che danno diritto all’accesso alle graduatorie ad esaurimento, conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in altre graduatorie.

Sono valutati solo i titoli culturali, professionali e di servizio conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art.11.

10. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.

11. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, con esclusione delle province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta. Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in non più di quattro province.

12. I candidati iscritti in prima fascia, che sono già inseriti in due province, possono operare la scelta delle ulteriori tre province in una soltanto delle istanze di permanenza/aggiornamento collocandosi, quindi in non più di cinque province.

Art. 2 - Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/04 (allegato 1).

2. A norma dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.

3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, i Diplomi accademici di secondo livello che abilitano all’insegnamento, rispettivamente, di educazione musicale o di strumento musicale nella scuola media, la laurea in Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.

Art. 3 - Norme specifiche per la terza fascia

1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.

3. A decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957.

4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

6. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

7. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.

8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).

9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della UE.

10. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2).

Art. 4 - Inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale (modello 2)

1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 11, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, le limitazioni di cui al precedente art. 1, comma 6. La collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (a pettine), riguarda le seguenti categorie:

a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'a.a. 2007/08 (art. 5 bis, co. 1, legge 169/08);

b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art.5 bis, comma 2, legge 169/08);

c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.

2. Possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 11, ai sensi dell’art.5 bis della legge n. 169/08, compilando il mod. 2, coloro che si sono iscritti nell'a.a. 2007/08: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A;

3. La collocazione in graduatoria del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è disposta, con riserva, "a pettine", sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

4. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre entro la stessa data del 30 giugno 2009 apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo.

La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, sarà effettuata entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159;

A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).

b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2009 nella sezione dedicata, "Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento", che sarà presente sul sito internet del Ministero.

5. L’abilitazione o l’idoneità conseguita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, viene valutata ai soli fini dell’accesso alla graduatoria e non come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.

6. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2010/11.

Art. 5 - Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - CL. 77/A

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento -comprensiva anche dell’eventuale graduatoria "di coda" costituita in precedenti aggiornamenti- e nella III fascia di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria.

2. Possono presentare domanda di inserimento, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale di una sola provincia, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande o che la conseguono entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art. 1, comma 8. La collocazione in graduatoria, disposta "a pettine" sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti, riguarda:

a) i docenti che hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del D.M. 137/07 (art.5 bis, comma 2, legge 169/08).

b) I docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc" rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.

3. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/conferma /aggiornamento altre tre province in cui figurare in graduatoria ad esaurimento per il biennio 2009/2011. Per la scelta delle ulteriori tre province, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11.

4. La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, sarà effettuata, come prescritto dall’art.4, comma 4, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 6, saranno inclusi in graduatoria con riserva.

5. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.

6. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito.

La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.

Art. 6 - Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno 2009, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano già in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento su posto comune o la conseguano entro il 30 giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo citato entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 4, non saranno inclusi negli elenchi del sostegno per l’a.s. 2009/2010. Per l’a.s. 2010/2011 saranno emanate apposite disposizioni per l’iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la data citata.

2. Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in coda, altro elenco articolato nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in coda, altro elenco articolato nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170. Agli elenchi citati sono aggiunti, in coda, altri elenchi articolati in fasce per ciascuna area disciplinare, relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

7. Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.

8. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando il modello B, a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.

9. Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero alla data del 30 giugno 2009, in conformità a quanto precisato dal precedente comma 1 per i titoli di specializzazione sul sostegno.

Art. 7 - Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati vista e udito

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli in quanto compatibili. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art.1, comma 8.

2. Hanno titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie coloro che appartengono alle categorie di cui all’art. 5 bis della legge 169/08 e alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero alla data del 30 giugno 2009, siano in possesso di: a) abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto comune, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità; b) titolo di specializzazione monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.

3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.

4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata nelle province ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema informativo.

5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.

6. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.

7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.

8. Per coloro che conseguono il titolo abilitante o di sostegno dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante o il titolo di sostegno entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria.

Art. 8 - Conferma dell’iscrizione con riserva - Scioglimento della riserva (modello 1)

1. Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto in attesa del conseguimento di titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2009 ovvero dopo il 30 giugno 2009).

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.

2. Possono chiedere lo scioglimento della riserva con la quale sono inseriti in graduatoria ad esaurimento, compilando il modello 1:

a) i docenti, di cui all’art. 36, comma 1 bis della legge n 14/09, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto esclusi dai corsi speciali abilitanti indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 per mancanza del requisito del servizio, che siano in possesso di entrambe le sotto indicate condizioni:

- servizio di insegnamento di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, dal 1° settembre 1999 al 22 dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi;

- superamento degli esami di Stato, a conclusione dei predetti corsi, conseguendo, con riserva, l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento.

b) i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per essere in attesa del conseguimento di titolo che hanno già acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva.

4. Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero biennio 2009/2011, la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio successivo.

5. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al dlgs 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal dlgs 4 aprile 2006, n.159, secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 4.

6. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all’art.1, co. 2.

7. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.

8. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2010/11.

Art. 9 - Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente autorizzati. Le stesse graduatorie sono, altresì, utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/2011. Le sedi scolastiche per il citato biennio potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto alle province prescelte ai sensi del presente decreto.

3. L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province; in tal caso il candidato, nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere l’altra provincia di appartenenza.

4. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.

Art. 10 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.92, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, idoneità che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).

2. Ai sensi dell’articolo 3 del dPCM 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) conoscenza della lingua italiana;

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla L. 18.1.1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 11 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, deve essere presentata alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, con le eccezioni di cui all’ultimo comma del presente articolo, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del MIUR all’indirizzo (www.pubblica.istruzione.it). Nel modello di domanda è contenuta anche la sezione che permette la scelta di ulteriori tre province, alle quali non deve essere inoltrata alcuna domanda.

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del dPR 28.12.2000, n. 445 e succ. integrazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione, come indicato al precedente art. 5, deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, a meno che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto per il biennio 2007/09; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (all. 5) o alla preferenza (all. 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all’estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.

4. É ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

5. É motivo di esclusione: a) la domanda presentata fuori termine; b) la domanda priva della firma del candidato;

6. Per le province di Bolzano e Trento e per regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

7. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 11.

8. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

Art. 12 - Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi

1. Il Direttore Generale dell’USR o un dirigente delegato dispone la pubblicazione all’albo della sede provinciale delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. In coda alla III fascia vengono collocati, secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente articolo 1, comma 11.

2. Nelle ulteriori tre province, di cui all’art. 1, comma 11, l’aspirante è graduato secondo il punteggio acquisito nella provincia di appartenenza, che gestisce la relativa domanda; al candidato stesso sono riconosciute le altre situazioni personali ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati.

All’atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili.

Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori.

Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all’art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altra situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese.Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Autorità scolastica che ha gestito la domanda di integrazione e aggiornamento delle stesse. La stessa può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

3. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive.

4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg., oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all’esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 14 - Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

1. Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del dlgs n. 297/1994, il competente USR del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena province di Trieste e Gorizia.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con DM n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169.