Integrazione ed aggiornamento graduatorie provinciali ad esaurimento

Servizio redazionale a cura di Raffaele Manzoni

Con nota prot. n. 4958 del 9 aprile 2009 il MIUR ha diffuso il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 che contiene termini e modalità della procedura per la permanenza, l’aggiornamento e le nuove inclusioni nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il reclutamento del personale docente ed educativo, per il biennio scolastico 2009/2011.

Al citato decreto sono allegati i seguenti documenti:

a) modello 1 (domanda di aggiornamento/permanenza conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa, nonché scelta di ulteriori tre province);

b) modello 2 (domanda di nuovo inserimento, nonchè scelta di ulteriori tre province);

c) allegato 4 (diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca);

d) allegato 5 (riserve);

e) allegato 6 (preferenze);

f) allegato A ai modelli 1 e 2 (priorità nell’assegnazione di sede - legge n. 104/92).

g) allegato B (rinuncia a posto di sostegno) .

Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, sarà presentato successivamente.

Il termine per la presentazione delle varie domande è fissato al giorno 11 maggio 2009.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Scolastico del capoluogo della provincia richiesta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal MIUR Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media (art. 5 D.M).

La domanda deve essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all’estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

Giova ricordare che le graduatorie provinciali ad esaurimento attualmente vigenti, per ciascun tipo di posto e classe di concorso, comprendono 3 diverse fasce da utilizzare nel­l’ordine, nelle quali sono inclusi:

- 1° fascia: personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli previgenti alla legge 124/99 istitutiva delle nuove graduatorie provinciali, che presentarono domanda di inclusione in occasione della prima stesura delle nuove graduatorie provinciali (anno scolastico 2000/2001). In quella occasione fu possibile richiedere, nella stessa I fascia, l’inclusione in 2 diverse province.

- 2° fascia: personale docente ed educativo, che ha presentato domanda all’atto della prima formazione delle nuove graduatorie per l’a.s. 2000/2001 (per una sola provincia), e che, alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25 maggio 1999), era in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo;

360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico a decorrere dal 1° settembre 1995 al 25 maggio 1999. Il servizio doveva essere prestato nello stesso settore di scuola per il quale si chiedeva l’inserimento, cioè settore scuola primaria (materna ed elementare), ovvero solo settore scuola secondaria (scuole medie e superiore), ovvero solo settore educativo.

Anche per questo scaglione non furono, in seguito, consentiti nuovi inserimenti.

- 3° fascia: comprende tutti gli aspiranti che, in occasione dei vari aggiornamenti delle graduatorie, avevano il requisito dell’abilitazione all’insegnamento per il tipo posto o classe di concorso richiesta.

Dalla lettura del citato DM 42/2009 emergono i seguenti punti salienti:

- non è più confermato quanto previsto nella nota 19.3.2007, prot. n. 5485 in merito alla possibilità, da parte di coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2007/09, di poter chiedere il trasferimento in provincia diversa, sia pure in coda;

- tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento ulteriori tre ulteriori province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, con esclusione delle province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta. Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in non più di quattro province.

- tutti gli aspiranti già inclusi in graduatoria, sia a pieno titolo che con riserva, per confermare la permanenza in essa, devono presentare il modello 1, anche in mancanza di titoli o preferenze da chiedere. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

- il diritto alla riserva dei posti nelle assunzioni a tempo indeterminato e determinato si acquisisce dichiarando nel modulo domanda di essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla data di scadenza di presentazione della domanda. Coloro che non versano nello stato di disoccupazione richiesto, possono ugualmente aver diritto alla riserva dei posti solo nel caso in cui abbiano reso la dichiarazione di iscrizione al collocamento obbligatorio in occasione della presentazione di precedente domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria La riserva opera solo nella provincia in cui l’aspirante è già inserito ovvero in cui si iscrive per la prima volta. Come detto in precedenza, detta riserva non si applica nelle ulteriori province eventualmente richieste;

- l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalla medesima graduatoria delle altre tre province. La rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente di permanere nelle altre due sedi provinciali per il medesimo posto o classe di concorso per il biennio 2009/11;

- il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento è consentito solo per le categorie di personale docente elencate nell’art.5 bis della legge n. 169/08, di seguito indicati, che si inseriscono “ a pettine “, in base al proprio punteggio. All’elenco si deve aggiungere il personale docente beneficiario della sanatoria prevista dalla legge n. 14/09, art 36 bis, in quanto iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per aver partecipato ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 85/05, senza il requisito di servizio nel periodo dall’1.1.99 al 6.6.2004.

Esaminiamo le varie possibilità di presentazione delle domande del personale interessato alla procedura.

Aspiranti già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2007/2009

Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo possono esercitare le seguenti opzioni:

a) chiedere la permanenza nelle graduatorie della provincia di precedente inclusione (mod.1);

b) chiedere l’aggiornamento dei titoli valutabili nella stessa provincia (mod.1);

c) chiedere il nuovo inserimento, a pettine in III fascia, nella stessa provincia di inserimento, per nuove graduatorie (mod. 2). Gli aspiranti inclusi in I fascia in 2 province possono chiedere l’inserimento per nuovi insegnamenti in III fascia, in una sola delle 2 province di precedente inserimento;

d) chiedere di essere inseriti in ulteriori 3 province in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia

Questi aspiranti, all’atto della richiesta di permanenza e/o aggiornamento in graduatoria, devono nuovamente barrare le caselle del modulo domanda relative all’eventuale diritto alle preferenze di cui alle lettere M.N.O.R e S., e per il diritto alla riserva dei posti.

Aspiranti già iscritti nelle graduatorie del biennio 2007/2009 con riserva

Devono presentare domanda di permanenza (mod.1) in graduatoria con riserva coloro che:

sono già iscritti con riserva in graduatoria in attesa del conseguimento di titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande (sia entro che dopo il 30 giugno 2009);

coloro che sono iscritti con riserva che abbiano ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato avverso l’esclusione da una procedura abilitante.

Il personale iscritto con riserva che non presenta domanda di conferma, verrà escluso in maniera definitiva dalla graduatoria ad esaurimento.

Hanno invece titolo allo scioglimento della riserva con la quale sono inseriti in graduatoria ad esaurimento (modello 1):

a) i docenti che hanno conseguito l’abilitazione, con riserva, al termine dei corsi speciali abilitanti indetti con DM 85/2005, per effetto di esclusione dovuta a carenza dei 360 giorni di servizio calcolati dall’1.9.1999 al 6.6.2004, a condizione che gli stessi maturino il suddetto requisito di servizio nel periodo dall’1.9.1999 a tutto il 22.12.2005, data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione ai corsi speciali abilitanti. Il servizio in questione è valido se prestato in qualunque ordine e grado di scuola.

b) gli iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per essere in attesa del conseguimento di titolo abilitante acquisito, poi, alla data di scadenza di presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

Le domande vanno presentate, ovviamente, nella stessa provincia di precedente inserimento.

Il personale che consegue l’abilitazione dopo la scadenza di presentazione delle domande ed entro il 30 giugno 2009 deve produrre apposita dichiarazione dell’avvenuto conseguimento entro lo stesso termine del 30 giugno 2009, con modalità web indicate in seguito (art. 4 co. 4 del D.M.). Anche questi candidati possono chiedere l’ulteriore inserimento in altre 3 province.

Aspiranti che si iscrivono per la prima volta in graduatoria a pieno titolo

Hanno titolo a presentare domanda di nuova inclusione in una sola provincia, a scelta, le seguenti categorie di personale:

a) docenti che frequentano i corsi del IX ciclo SSIS, o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), attivati entro l’a.a. 2007/2008 ai sensi della legge 169/2008;

b) docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A;

c) docenti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguito in uno dei Paesi dell’UE, a seguito di provvedimento direttoriale nell’ambito delle direttive comunitarie, dopo aver conseguito l’attestato della conoscenza della lingua italiana rilasciato dall’Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009.

L’iscrizione avviene “a pettine”, nella III fascia delle graduatorie della provincia richiesta, in base al punteggio conseguito e con le preferenze spettanti.

Nuove iscrizioni con riserva

Possono presentare domanda di nuovo inserimento, con riserva, in III fascia, nelle graduatorie di una sola provincia, coloro che si sono iscritti nell’a.a. 2007/2008:

a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

b) ai corsi quadriennali di didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Tale iscrizione avviene, con riserva, a pettine sulla base dei punteggi attribuiti ed ai titoli posseduti.

Coloro che conseguono l’abilitazione dopo la scadenza di presentazione delle domande ma entro il 30 giugno 2009, deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo entro il 30.6.2009, utilizzando la procedura telematica presente sull’apposita sezione del sito Internet del MIUR.

Tale procedura prevede una prima fase di registrazione da fare presso una qualsiasi istituzione scolastica ed una successiva fase di inserimento dei dati, via web, nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2009.

La mancata presentazione della dichiarazione, ovvero il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine del 30 giugno 2009, comporta l’inclusione con riserva in graduatoria il cui scioglimento avverrà con termini e modalità successivamente indicati dal MIUR. Anche questi candidati possono chiedere l’ulteriore inserimento in altre 3 province.

Elenchi di sostegno

L’iscrizione negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado, avviene con il possesso del titolo di specializzazione già conseguito entro il termine di scadenza di presentazione delle domande, ovvero da conseguire entro il 30 giugno 2009.

In tale ultima ipotesi è necessario inviare la dichiarazione dell’avvenuto conseguimento del titolo, entro il 30 giungo 2009, con le modalità telematiche indicate in precedenza.

Anche per l’iscrizione negli elenchi di sostegno è possibile chiedere, oltre l’eventuale inserimento nella provincia di precedente appartenenza o di nuova inclusione, l’inseri­mento negli elenchi di altre 3 province in posizione subordinata al personale incluso negli elenchi di sostegno di III fascia. Anche in questo caso l’ordine di inserimento in coda avviene nel rispetto delle priorità di fascia di appartenenza e, per ciascuna di esse, in base ai punteggi ed alle preferenze conseguiti negli elenchi della provincia di riferimento.

Una novità è costituita da quanto riportato al comma 8 dell’art. 6 del D.M., in merito alla circostanza che il personale che abbia già dichiarato il possesso del titolo di sostegno nelle precedenti graduatorie per il biennio 2007/2009, possa rinunciare alla nomina su posto di sostegno, compilando il modello B, fatta eccezione per coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per effetto della partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del DM 21/2005.

Inclusione nelle graduatorie delle scuole speciali

Possono chiedere l’inserimento nelle scuole speciali per non vedenti e per sordomuti, con le modalità indicate in precedenza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle domande o del 30 giugno 2009, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune per i posti e classi che si impartiscono nelle suddette scuole speciali.

Il possesso del titolo abilitante è riferito alle categorie di personale previste dall’art. 5 bis della legge 169/2008:

docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008;

docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A.

La procedura di inserimento nelle graduatorie delle scuole speciali non è assistita dalla procedura informatica. Ne consegue che coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di sostegno dopo la scadenza di presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009 con raccomandata da inviare all’USP di competenza, ovvero presentata a mano.

Il mancato inoltro della dichiarazione ovvero il conseguimento dei titoli dopo il 30 giugno 2009 comporta l’inclusione con riserva nelle graduatorie delle scuole speciali.

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media

I docenti di strumento musicale già inseriti nelle graduatorie per lo strumento musicale possono presentare domanda di permanenza e di aggiornamento con le modalità indicate in precedenza (mod.1).

Possono presentare domanda di nuovo inserimento, a pettine, in III fascia di una sola provincia (mod.2):

- i docenti che hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del D.M. 137/07 (art.5 bis, comma 2, legge 169/08);

- i docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.

Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/conferma /aggiornamento altre tre province in cui figurare in graduatoria ad esaurimento, per il biennio 2009/2011, in posizione subordinata a coloro che sono inseriti in III fascia.

Coloro che conseguono il titolo abilitante entro il 30 giugno 2009 devono presentare la dichiarazione via Web come indicato in precedenza entro lo stesso termine del 30 giugno.

In mancanza, ovvero nell’ipotesi in cui il titolo venga conseguito dopo il 30 giugno 2009, si procederà all’inclusione in graduatoria con riserva.

Per la valutazione dei titoli continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.

I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 13 giugno 2007, n.131.

Valutazione dei titoli aspiranti inclusi in I e II fascia

La valutazione dei titoli per gli aspiranti inclusi in I ed in II fascia avviene in base alla tabella di valutazione approvata con D.M. n 11 del 12.2.2002 e modificata dall’art. 1 comma 3 del DL 7.4.2004, convertito dalla legge 143 del 4.6.2004.

Al voto dell’abilitazione, valutato in centesimi, è stato attribuito un punteggio da un minimo di 12 punti sino ad un massimo di 36 punti.

Non è possibile far valere il miglior voto d’abilitazione conseguita successivamente con corsi SSIS ovvero con corsi di didattica della musica, o con le lauree in Scienze della formazione primaria e con i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico rilasciati dalla Accademie di Belle Arti, in quanto titoli non previsti dal DM 11/2002.

Per ogni anno scolastico intero di insegnamento spettano 12 punti. Se la durata del servizio è inferiore all’anno scolastico si attribuiscono 2 punti per ogni mese di servizio sino al massimo dei 12 punti.

Per stabilire la durata dell’anno scolastico è necessario far riferimento all’ordina­mento vigente all’epoca in cui lo stesso fu prestato:

per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il docente deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).

per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il docente deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.

per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica. Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari e' subordinato, fino all'a.s.1974/75, alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano espressamente dichiarate;

il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, a decorrere dall’a.s. 1974/75, è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

Valutazione dei titoli per gli aspiranti inclusi in III fascia

È stata confermata la valutazione dei titoli ai sensi della tabella annessa al DM n. 27 del 15.3.2007.

All’abilitazione va attribuito un punteggio, in base al voto conseguito calcolato in centesimi, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 punti. È possibile far valere il miglior voto d’abilitazione conseguita successivamente con corsi SSIS ovvero con corsi di didattica della musica, o con le lauree in Scienze della formazione primaria e con i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico rilasciati dalla Accademie di Belle Arti.

A tale punteggio vanno sommati 6 punti come bonus valido per tutte le tipologie di titoli abilitanti.

Il punteggio aggiuntivo è di 30 punti (24 + 6) nei seguenti casi:

per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), a seguito di un corso di durata biennale;

per l’abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), per l’accesso alle seguenti classi di concorso: 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A;

per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo.

Non è possibile spostare il punteggio aggiuntivo di 24 punti già attribuiti ad una graduatoria ad altra.

Nel caso di conseguimento dell’abilitazione SSIS o di didattica della musica per un ambito disciplinare conseguita con un unico corso abilitante, il punteggio aggiuntivo di 30 punti spetta solo per una delle classi di concorso facente parte dell’ambito.

Valutazione altri titoli culturali

La tabella di valutazione prevede l’attribuzione dei seguenti ulteriori punteggi, sino a d un massimo di 30 punti:

- 3 punti per ogni titolo di studio, avente valore legale per l'ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l'accesso alle graduatorie. A titolo esemplificativo, nel caso in cui l’accesso sia con il possesso di una determinata laurea, il punteggio va attribuito solo per il possesso di un titolo accademico di pari valore legale (altra laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, o laurea specialistica del nuovo ordinamento universitario ovvero titolo rilasciato dall’Afam o dalla Cobalsid di II livello ovvero laurea quadriennale in Scienze motorie dichiarata corrispondente alle lauree specialistiche L/S 53, L/S 75 e L/S 76).

Se il titolo di accesso, invece, è costituito da un diploma di istruzione di II grado (classe di concorso degli ITP, ovvero delle classi di conc. 75/A e 76/A), il punteggio va attribuito per il possesso di un titolo di studio di pari livello (altro diploma), ovvero di livello superiore (laurea triennale, quadriennale o specialistica, diplomi di II livello Afam e Cobalsid.

- 3 punti per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso. Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

Non va attribuito alcun punteggio aggiuntivo per il superamento di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli, relativamente agli ambiti disciplinari 1 (A025 e A028), 2 (A029, A030), 3 (A031, A032), 4 (A043, A050) e 5 (45/A, 46/A), in quanto è previsto un unico esame per entrambe le classi di concorso presenti nell’ambito. Analogamente non si attribuisce il punteggio aggiuntivo alle seguenti abilitazioni che, a termine delle disposizioni del DM 39/98, conferiscono l’abilitazione anche ad altre classi di concorso:

A049 (matematica e fisica) che consegue dall’abbinamento delle abilitazioni nelle classi di concorso A047 e A048.

A037 (filosofia e storia) che consegue dall’abbinamento delle abilitazioni nelle classi di concorso A050 (materie letterarie negli istituti superiori), ovvero A043 (italiano, storia, geografia nelle scuole medie), con l’abilitazione nella classe di concorso A036 (filosofia).

Abilitazioni nelle classi di concorso A038, A047 e A048 che conseguono dall’abili­tazione nella classe di concorso A049.

Abilitazioni nelle classi di concorso A043,A050,A051 che conseguono dall’abilitazio­ne nella classe di concorso A052.

Abilitazioni nelle classi di concorso A050 e A043 che conseguono dall’abilitazione nella classe di concorso A051.

- 3 punti, per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso;

- 12 per il dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo),

- 6 punti per il diploma di specializzazione universitario (si valuta un solo titolo);

- 3 punti per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. (si valutano massimo 3 titoli e non più di uno per anno accademico);

- 1 punto (fino ad un massimo di 3 e non più di uno per anno accademico) per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. I corsi che vertano su metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti. Si valutano anche i titoli rila­sciati dai Consorzi Universitari qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntual­mente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie (FAQ ministeriale n. 11 del 23.6.2004);

- 6 punti alla laurea per la laurea in Scienze della formazione primaria, non valutata come titolo di accesso;

- per la scuola primaria, si attribuiscono 6 punti alle lauree in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al DM 30.1.1998 n. 39, per l’insegnamento di una delle lingue straniere previste dal DM 28.6.1991.

Non sono valutabili il diploma di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno, né il diploma abilitazione SSIS, in quanto titoli finalizzati all’accesso a determinate abilitazioni all’insegnamento.

Valutazione dei servizi di insegnamento nelle graduatorie di III fascia

Per ogni anno scolastico intero di insegnamento spettano 12 punti.

È prevista l’attribuzione, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, di punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, punti 12, per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo.

Dall’a.s. 2000/2001, il servizio prestato nelle scuole paritarie si valuta al pari di quello reso nelle scuole statali a decorrere dall’a.s. in cui è avvenuto il formale riconoscimento della parità da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

Il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia autorizzata, viene valutato al 50% di quello indicato in precedenza.

Il servizio di insegnamento si valuta come per gli aspiranti inclusi in I ed in II fascia, solo sino all’a.s. 2002/2003.

Dall’a.s. 2003/2004, invece, si applicano i seguenti criteri:

- attribuzione di un massimo di 12 punti (e di 6 punti per i servizi relativi a scuole legalmente riconosciute), per tutti i servizi prestato nell’a.s. anche se riferiti a classi di concorso diverse;

- in alternativa alla valutazione del servizio di insegnamento prestato in una specifica classe di concorso della scuola secondaria, è possibile optare,in alternativa, alla valutazione al 50% dello stesso servizio in una graduatoria relativa a diversa classe di concorso; la stessa opzione è ammessa per servizi prestati nell’ambito delle scuole del settore primario; l’opzione non è esercitatile tra settore della scuola secondaria e primario e viceversa;

- si valuta il servizio prestato in un numero di massimo 6 mesi, anche se riferibile a servizi specifici e non specifici.

- per gli abilitati a seguito della frequenza di corsi SSIS, di didattica della musica, Cobaslid e di corsi di laurea in scienze della formazione primaria, non possono chiedere la valutazione del servizio eventualmente prestato durante la durata legale del corso. Il servizio prestato sino all’a.s. 2002/2003, invece, è valutabile solo se relativo a classe di concorso diversa da quella cui si riferisce la frequenza del corso abilitante.

Valutazione servizio militare

Si valuta solo il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge se prestati in costanza di nomina.

Servizi su posti di sostegno

Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell’elenco di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari..

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento.

In mancanza del diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Il servizio prestato sulle soppresse classe di concorso 41/A e LII/C, può essere ascritto anche a classe di concorso di area disciplinare diversa. Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso istituite con D.M. 334/94 a decorrere dall'a.s. 1995/96, classi 76/A e 71/A, il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella classe 75/A e 26/A prima dell'a.s. 1995/96, non può essere ascritto sulle classi 76/A e 71/A. (C.M. n.17 del 19.2.2002).

Il Ministero ha inoltre ribadito che la possibilità di opzione può essere esercitata solo in possesso del titolo di studio previsto all'epoca in cui si riferisce l'opzione stessa.

Aree disciplinari del sostegno per la scuola secondaria

Riportiamo per ciascuna delle quattro aree del sostegno della scuola secondaria di II grado, le classi di concorso che vi sono comprese.

AD01: area scientifica: 2/A - 12/A - 13/A - 38/A - 39/A - 40/A - 41/A - 47/A - 48/A - 49/A - 54/A - 60/A

AD02 - umanistica - linguistica- musicale 31/A - 36/A - 37/A - 50/A - 51/A - 52/A - 61/A - 73/A - 246/A - 346/A - 446/A - 546/A - 646/A - 746/A - 846/A - 946/A

AD03 tecnico -professionale- artistica: 1/A - 3/A - 4/A - 5/A - 6/A - 7/A - 8/A - 9/A - 10/A - 11/A - 14/A - 15/A - 16/A - 17/A - 18/A - 19/A - 20/A - 21/A - 22/A - 23/A - 24/A - 25/A - 26/A - 27/A - 34/A - 35/A - 42/A - 44/A - 53/A - 55/A - 56/A - 57/A - 58/A - 62/A - 63/A - 64/A - 65/A - 66/A - 67/A - 68/A - 69/A - 70/A - 71/A - 72/A - 74/A - 75/A - 76/A ed inoltre, tutte le classi delle Tabelle C e D

AD04 - Psicomotoria: 29/A

Servizi di insegnamento all’estero

I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

I servizi di insegnamento prestati su posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’U.E., riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

Servizio nelle scuole militari

Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale.

Raddoppio del punteggio di servizio

Limitatamente agli anni scolastici dal 2003/2004 al 2006/2007, si procede al raddoppio del punteggio per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole elementari collocate in zone di montagna così classificate ai sensi della legge n. 90 dell’1.3.1957.

Servizio nelle scuole speciali

Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole speciali (per non vedenti e/o sordomuti) può essere valutato in alternativa per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.

Insegnamento della religione cattolica

Il Ministero ha chiarito che non sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento, in quanto attività di insegnamento non comprese in posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento. (FAQ n 6 del 5.4.2007).

Attribuzione preferenza “Q” per lodevole servizio (FAQ ministeriale n. 1 del 5 aprile 2007)

La preferenza “Q”, a parità di punteggio, spetta a coloro che hanno prestato servizio senza demerito, a qualsiasi titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Per i docenti è sufficiente aver prestato servizio di insegnamento in scuole statali per un periodo che dia luogo alla valutazione di un intero anno scolastico, vale a dire di almeno 166 giorni prestati nello stesso anno scolastico.

Il Ministero ha chiarito che la preferenza Q non dà diritto anche a quella per la prestazione di lodevole servizio nelle altre amministrazioni pubbliche, che sono quelle identificate dall’art. 1 del decreto legislativo 165/2001:

- amministrazioni dello Stato,

- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,

- Regioni, Province, Comuni,

- Comunità montane. e loro consorzi e associazioni,

- istituzioni universitarie,

- Istituti autonomi case popolari,

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,

- amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Pubblicazione delle graduatorie

È prevista la pubblicazione di graduatorie provvisorie con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o di un suo delegato. È possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Espletate l’esame dei ricorsi l’Ufficio pubblica le graduatorie definitive.

Avverso tali graduatorie è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.