Utilizzo delle graduatorie provinciali ad esaurimento

Le graduatorie provinciali ad esaurimento sono utilizzate per l’individuazione di coloro che hanno diritto all’immissione in ruolo in misura del 50% dei posti disponibili, e per la copertura delle supplenze annuali e delle supplenze sino al termine delle attività didattiche.

Il numero delle immissioni in ruolo per ciascuna tipologia di posti e classi di concorso viene determinato dal Ministero in relazione alla copertura finanziaria ed in proporzione al numero dei posti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico provinciale.

Le supplenze annuali si costituiscono con rapporti di lavoro per l’intero anno scolastico (scadenza al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo.

Le supplenze sino al termine delle attività didattiche (scadenza al 30 giugno) si costituiscono per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, e per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

Per l’individuazione dei soggetti destinatari di tali supplenze si convocano gli aspiranti collocati, in posizione utile, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento cui si riferiscono i posti da coprire. Le supplenze brevi sono costituite da rapporti di lavoro per la sostituzione dei titolari assenti per un breve periodo e per coprire i posti che, per qualsiasi causa, si rendono disponibili dopo il 31 dicembre.

I destinatari di tali supplenze brevi vengono individuati da coloro che sono inclusi nelle graduatorie di circolo e d’istituto che vengono compilate, in base alle scelte delle scuole effettuate dagli interessati, nei termini e con le modalità stabilite dal MIUR con apposito decreto che dovrà essere emanato, presumibilmente, entro il prossimo mese di giugno.

Le graduatorie d’istituto hanno anch’esse validità biennale e saranno aggiornate per il biennio 2009/2011 in sincronia con l’aggiornamento delle graduatorie provinciali.

Gli aspiranti inclusi nelle succitate graduatorie ad esaurimento provinciali hanno titolo ad essere inclusi nella prima delle 3 fasce in cui si articola ciascuna graduatoria d’istituto.

La competenza alla gestione delle procedure di convocazione e di designazione dei supplenti attraverso l’utilizzo delle graduatorie provinciali è degli USP sino al il 31 luglio di ciascun anno scolastico (in tal senso articolo 4 commi 1 e 2 legge 333/2001).

Dal successivo 1° agosto la competenza all'individuazione ed alla nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche è dei dirigenti scolastici di alcune scuole polo individuate nell’ambito della provincia da parte degli USP con il ricorso ad apposita conferenza di servizio.

Ai sensi dell’art. 36 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, limitatamente all'a.s. 2009/10, il termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

 

Copertura dei posti disponibili per supplenze da parte degli USP e delle scuole polo

Gli USP predispongono specifici calendari di convocazione del personale inserito nella specifica graduatoria provinciale, in riferimento ai posti da coprire, con l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo in cui dovrà svolgersi la convocazione.

Vengono, altresì, pubblicate le disponibilità dei posti che verranno sottoposti alla scelta degli interessati nel giorno della convocazione.

Coloro che risulteranno in posizione utile di graduatoria ed assenti alla convocazione, saranno considerati rinunciatari e non verranno presi in considerazione per successive eventuali convocazioni per posti non coperti o che si dovessero rendere disponibili sulla stessa tipologia di posto. È possibile delegare una terza persona alla convocazione, ovvero dare delega incondizionata al dirigente dell’USP e/o della scuola polo. In tal guisa verrà disposta, in caso di posizione utile in graduatoria, una individuazione d’ufficio con assegnazione di una sede di servizio che verrà poi comunicata all’interessato. Hanno diritto al completamento dell’orario i candidati che, non avendo trovato disponibilità su posti interi, abbiano scelto uno spezzone orario. Il predetto completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni (anche se trattasi, a nostro avviso, di una stessa istituzione scolastica con una sede associata ubicata in diverso comune rispetto alla sede centrale), tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. È possibile rinunciare ad una proposta di assunzione per una supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata, per una certa classe di concorso per optare successivamente per una supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento, esclusivamente durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e prima della stipula dei relativi contratti.

Il supplente una volta accettata una proposta di assunzione, allo scopo di perfezionare il rapporto di lavoro, deve assumere servizio nella scuola scelta nel termine che gli è stato assegnato. La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione della proposta di assunzione anche per effetto di delega, senza che vengano addotti giustificati motivi, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento, per l’intero anno scolastico (art. 8 c. 1 DM 131/2007. Il supplente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni il servizio senza prima aver addotto e presentato al dirigente scolastico dei comprovati motivi accettati dallo stesso dirigente, subisce un provvedimento di diniego all’assunzione per tutte le graduatorie ad esaurimento e d’istituto nelle quali è incluso, sempre limitatamente all’anno scolastico (art. 8 comma 1 DM 131/2007).

 

Copertura dei posti di competenza dei dirigenti scolastici

Per supplenze della durata sino a 10 giorni si utilizzano gli elenchi predisposti solo su specifica richiesta da parte degli aspiranti di tale tipologia.

Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria le scuole interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti medesimi.

Nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima giornata.

Nella comunicazione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante medesimo.

 

Supplenze della durata presumile sino a 29 giorni

Per la copertura dei posti disponibili per supplenze brevi sino a 29 giorni le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante.

L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della co­municazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta. È necessario conservare agli atti della scuola la documentazione probatoria delle convocazioni effettuate.

 

Supplenze della durata presumibile superiore a 30 giorni

Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata tramite telegramma.

La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. (c. 6 art. 7 regolamento).

 

Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. (art.34 ccnl/2003; art. 37 ccnl/2007). Tali disposizioni si applicano anche al personale supplente che, ovviamente, abbia titolo a tale durata di assenza ed alla conservazione del posto (art. 118 dPR 417/74).

 

Proroga del contratto di lavoro

Per ragioni di continuità didattica, se al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. (c. 4 art. 7 regolamento). Nel caso, invece, in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni (c. 5 art 7 regolamento).

Nell’ipotesi in cui il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo (art. 40 ccnl/07).

Diritto della lavoratrice madre in astensione obbligatoria alla proroga del contratto di lavoro

L’art. 12 c. 2 del nuovo CCNL/2007 del comparto scuola ha previsto, tra l’altro che il periodo di astensione obbligatoria è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza

 

Pagamento del sabato e della domenica al personale supplente

L’art. 40 del CCNL /2006/2009 del comparto scuola prevede che nell’ipotesi in cui il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

 

Sanzioni inerenti i rapporti di lavoro per supplenze brevi

Sono previsti i seguenti casi:

- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, ripetuta per due volte nella medesima scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, anche nei confronti del soggetto incluso in fasce prioritarie (I fascia o II fascia).

- le sanzioni sono riferite esclusivamente se riferite allo stesso anno scolastico; esse si azzerano, pertanto, nel secondo anno di vigenza delle graduatorie d’istituto. Le sanzioni non si applicano in caso di una rinuncia ad un rapporto di lavoro su uno spezzone orario;

- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e istituto, per le graduatorie di insegnamento.

Tutte le sanzioni di cui sopra non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. (cfr art. 8 regolamento).

 

Sanzioni per aspiranti inclusi negli elenchi per supplenze sino a 10 giorni

La mancata accettazione di una proposta di assunzione dall’elenco delle supplenze sino a 10 giorni, comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco stesso. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attri­buzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Le sanzioni di cui sopra non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

 

Supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti.

 

FAC-SIMILE DI DELEGA

 

 

Al Dirigente

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ….…….

 

 

 

Oggetto: Delega per l'accettazione di una supplenza annuale o per una supplenza sino al termine delle attività didattiche.

 

 

Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………...... nato a ………………….il……………………….. e residente nel comune di …………………............. alla via ……………………………… residente ………………………… telefono ...............................

 

 

Premesso

 

di essere inclus….nelle graduatorie ad esaurimento di codesta provincia per le seguenti classi di concorso e/o posti di insegnamento:…………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………….......

(indicare classe di concorso e posto occupato in graduatoria), con il presente atto

 

 

 

Delega

 

|_| Il Dirigente dell’USP, ovvero, il dirigente della scuola polo,

|_| il Sig………………………………………………………nato a …………………………………... e residente in …………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………….......

 

a rappresentarlo nella scelta delle sede di servizio per l'anno scolastico ……………….…………......... impegnandosi di conseguenza ad accettare incondizionatamente la scelta operata dal designato in virtù della presente delega.

 

 

 

 

Data……………………… Firma…………………

 

 

FAC-SIMILE RICORSO ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVVISORIE

 

Al Dirigente

dell’USP di ……………………..……………

 

Il/La sottoscritt …………………………………………………………………………………...... nato a …………………. il ………………….. e residente in ………............. telefono ............................... C.F……………………………………...................................., premesso di aver presentato domanda:

|_| di permanenza e aggiornamento a pieno titolo

|_| di trasferimento e aggiornamento a pieno titolo

|_| di inclusione in coda nelle seguenti altre province: …………………………………………………

|_| di nuova inclusione a pieno titolo

|_| di inclusione con riserva

 

per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2011 per le seguenti classi di concorso e tipologie di posti: …………………………………………………………………………...

presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicata in data ………………………………………....

Presenta reclamo per i seguenti motivi:

Errata valutazione del titolo di accesso: ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..

 

Errata valutazione ulteriori titoli culturali: …………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………...

 

Errata valutazione del punteggio per i seguenti servizi di insegnamento:

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

(indicare i servizi così come riportati nella domanda di partecipazione).

 

Per i seguenti altri motivi: …………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………………...

 

Tanto premesso il sottoscritto chiede la correzione degli errori segnalati fornendo, nel contempo, un quadro riepilogativo dei punteggi e delle preferenze che gli spettano:

 

Graduatoria

Titolo
di accesso

Ulteriori
titoli culturali

Punteggio
per i servizi

Preferenze

Punteggio
totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………… Firma………………………