Decreto M.I.M. 19.02.2026, n. 29
Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai percorsi di studio
Art. 3 - Assetto didattico e progettazione del curricolo di istituto
Art. 4 - Raccordi con l'istruzione terziaria di livello accademico e non accademico
Art. 5 - Attività formative destinate al personale docente
Art. 6 - Patti educativi 4.0
Art. 7 - Erogazione sperimentale da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti di percorsi di istruzione tecnica
Art. 8 - Sviluppo dei processi di internazionalizzazione
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Formula iniziale
IL MINISTRO
Visto il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 26-bis;
Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante "Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste".
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss. mm. e ii., in particolare, l'articolo 1, comma 622;
Vista la Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss. mm. e ii e, in particolare, l'articolo 4, comma 51 e seguenti in tema di apprendimento permanente;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. e ii.;
Visto la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021" e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 784 al comma 784-novies;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" e ss. mm. e ii. e successivi decreti attuativi;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 concernente il "Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2012 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018 recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 744, recante le "Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022 n. 328 "Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023, n. 119, recante "Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184 recante "Adozione delle Linee guida per le discipline STEM";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 recante "Decreto concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 241 concernente "Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024 n.183 di "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 dicembre 2024 n. 269 recante "Decreto concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 luglio 2025, n. 133 concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l'articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Viste le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023, in data 7 maggio 2024, in data 12 novembre 2024, in data 17 giugno 2025 e in data 27 novembre 2025;
Vista la Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
Tenuto conto degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione alla riforma degli istituti tecnici e professionali (M4-C1-R.1.1);
Viste le milestone del PNRR M4C1-5 relative all'adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici con l'entrata in vigore delle disposizioni di legislazione primaria, che ricomprende la riforma M4C1R.1.1, ed M4C1-10 bis relativa all'entrata in vigore della legislazione secondaria della riforma degli istituti tecnici e professionali, conseguite rispettivamente entro 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024;
Considerata la necessità di procedere alla revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art 26 del decreto-legge 144/2022 e delle modalità di cui all'art. 26-bis;
Considerato che, per quanto attiene alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi è stato costituito, con decreto direttoriale n. 3368 del 6 novembre 2025 un Gruppo di lavoro con il compito di formulare le relative proposte di revisione;
Preso atto dei contributi pervenuti dal suindicato Gruppo di lavoro;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 159 del 5 febbraio 2026;
Preso atto delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione rese con il parere di cui al precedente capoverso in massima parte accolte;
Ritenuto di non accogliere, o accogliere in parte, le proposte emendative di cui ai seguenti punti per le motivazioni ivi indicate:
Art. 1, comma 2, lett. C), nella parte in cui si chiede di inserire, a fine periodo, il riferimento "e nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL di comparto", in quanto i criteri su cui si fonda la revisione degli ordinamenti dell'istruzione tecnica enucleati nel citato comma riprendono il dettato normativo e, inoltre, in quanto presupposto implicito di legittimità delle predette azioni formative;
Art. 1, comma 2, lett. E), nella parte in cui si chiede di inserire la locuzione "ove possibile" in relazione alla possibilità per i CPIA di erogare percorsi di istruzione tecnica, in quanto le condizioni e i limiti di tale possibilità sono espressamente previsti dal dettato normativo e riprodotti nella citata lett. E); Art. 4, comma 1, nella parte in cui si chiede di inserire, dopo il riferimento alle lauree professionalizzanti anche "e i percorsi di laurea" con riferimento a tutti i percorsi di laurea disciplinati dalla legge 163/2021 in quanto, ai fini dell'obiettivo di strutturare un'offerta formativa orientata al progressivo innalzamento delle competenze tecnico-professionali solo le lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della predetta legge possono costituire un riferimento utile. Per tale motivo è stato esplicitato il riferimento all'art. 2 della legge 163/2021;
Art. 7, comma 5, nella parte in cui si chiede di inserire, ai fini della costituzione della commissione tecnica per la selezione delle proposte progettuali di erogazione dei percorsi di istruzione tecnica da parte dei CPIA, "sentita la provincia o città metropolitana e la Regione" prevedendo, invece, la partecipazione di rappresentanti delle regioni all'interno della commissione;
Art. 9, comma 3, nella parte in cui si chiede di inserire il termine di sessanta giorni entro cui provvedere all'emanazione delle Linee guida, in quanto termine non sufficiente alla redazione del documento di particolare complessità stante la necessità di declinare per ciascun indirizzo e disciplina i risultati di apprendimento in conoscenze e abilità
DECRETA
1 Con il presente decreto si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, in attuazione degli artt. 26 e 26-bis del decreto legge 144/2022, al fine di poter adeguare i curricoli alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mira ad allineare i curricoli degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l'output di innovazione del piano nazionale Industria 4.0 e l'innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro.
2 Ai fini dell'attuazione del comma 1, nel rispetto dei principi di potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici tiene conto dei seguenti criteri:
A) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti degli istituti tecnici, attraverso:
- il rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche e delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita;
- l'implementazione della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- la valorizzazione della metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, e l'aggiornamento del Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente.
B) la definizione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici;
C) l'attuazione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
D) l'elaborazione, a livello regionale o interregionale, di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
E) la definizione, in via sperimentale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;
F) l'attuazione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti tecnici.
1. In attuazione dell'art. 26-bis, comma 1, del decreto-legge 144/2022, con il presente decreto sono definiti gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione tecnica, le articolazioni quali specializzazioni all'interno dell'indirizzo che si sviluppano nel triennio conclusivo, i quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi.
2. L'offerta formativa ordinamentale di istruzione tecnica si realizza attraverso gli indirizzi di studio correlati al settore economico e al settore tecnologico-ambientale, ed annesse articolazioni, di seguito elencati:
Settore economico:
a) Amministrazione, finanza e marketing
a.1 - Indirizzo generale: Amministrazione, finanza e marketing
a.2 - Relazioni internazionali per il marketing
a.3 - Sistemi informativi aziendali
b) Turismo, beni culturali e ambientali
Settore tecnologico-ambientale:
a) Meccanica, meccatronica ed energia
a.1 - Meccanica e meccatronica
a.2 - Energia
b) Trasporti e logistica
b.1 - Costruzione dei mezzi terrestri
b.2 - Costruzioni aeronautiche
b.3 - Costruzioni navali
b.4 - Conduzione mezzi terrestri
b.5 - Conduzione del mezzo aereo
b.6 - Conduzione del mezzo navale
b.7 - Conduzione di apparati e impianti marittimi
b.8 - Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo
b.9 - Logistica
c) Elettronica ed elettrotecnica
c.1 - Elettronica
c.2 - Elettrotecnica
c.3 - Automazione
d) Informatica e telecomunicazioni
d.1 - Informatica
d.2 - Telecomunicazioni
e) Grafica e comunicazione
f) Chimica, materiali e biotecnologie
f.1 - Chimica e materiali
f.2 - Biotecnologie ambientali
f.3 - Biotecnologie sanitarie
g) Sistema moda
g.1 - Progettazione e processi produttivi per il tessile/moda
g.2 - Progettazione e processi produttivi per la calzatura
h) Agraria, agroalimentare e agroindustria
h.1 - Produzioni e tecnologie agroalimentari per il Made in Italy
h.2 - Scienze agrarie ed ambientali
h.3 - Viticoltura ed enologia
i) Costruzioni, ambiente e territorio
i.1 - Indirizzo generale: Costruzioni, ambiente e territorio
i.2 - Geotecnico
i.3 - Tecnologie del legno nelle costruzioni
3. I risultati di apprendimento in esito ai percorsi di istruzione tecnica sono definiti sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 144/2022 e sono sviluppati negli Allegati da A-1 a A-11 del presente decreto.
4. I quadri orari dei percorsi di studio sono definiti tenuto conto del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022 nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter e contenuti nell'allegato B per l'area di istruzione generale nazionale e negli Allegati da C-1 a C-11 per l'area di indirizzo flessibile afferente i diversi indirizzi di studio e le relative articolazioni.
5. Le istituzioni scolastiche possono ulteriormente caratterizzare l'offerta formativa per lo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze e i fabbisogni formativi espressi dal territorio attraverso l'utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità previste dall'Allegato 2-ter, par. 2, lett. a) e b) del decreto-legge n. 144/2022, e dalla quota del curricolo a disposizione della scuola. Nella definizione dei suddetti percorsi le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito fissati per l'indirizzo o articolazione in cui il percorso si inserisce.
6. In attuazione delle disposizioni speciali dell'allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022, costituisce offerta formativa dell'istruzione tecnica il percorso di specializzazione di Enotecnico, quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico - ambientale, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia. Nell'allegato D-1 è definito il profilo del diplomato, i risultati di apprendimento, il quadro orario. Nel medesimo allegato sono altresì definiti i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF). L'allegato D-2 contiene il modello del diploma di specializzazione di enotecnico.
7. In attuazione delle disposizioni speciali dell'allegato 2-ter del decreto legge n. 144/2022, il percorso di istruzione tecnica, settore tecnologico - ambientale, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo, già presente nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, consta di un monte ore dell'area di indirizzo flessibile pari a 891 ore nel primo biennio, 1.188 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno.
1. L'assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all'integrazione dei saperi che si sviluppa attraverso una progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l'altro, attraverso una progressiva organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti.
2. La progettazione didattica può prevedere inoltre interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classe anche con l'impiego di metodologie differenziate, nonché attraverso una riorganizzazione delle compresenze di cui ai quadri orari (Allegati C1-C11), secondo una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curricolo, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell'offerta formativa.
3. Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, elaborano il curricolo di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) della studentessa e dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n.144/2022 e ai profili di indirizzo/articolazione di cui agli Allegati da A1 a A11 nonché sulla base dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica come definiti con gli Allegati B, e da C1 a C11, nei limiti del monte ore definito per le singole aree e per i singoli ambiti.
4. Il P.E.Cu.P. tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all'introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92 come meglio definito dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.
5. Le misure di cui al presente articolo sono adottate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Nell'ambito della progettazione curricolare, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica prevedono interventi volti a facilitare il raccordo con i percorsi di istruzione terziaria degli ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022 n. 99 e i percorsi delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163, in una logica di continuità degli apprendimenti al fine di definire una offerta formativa orientata al progressivo innalzamento di competenze tecnico professionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto dell'affinità e della coerenza delle aree di attività economica e dei settori tecnologici cui si riferiscono i percorsi di istruzione tecnica con i percorsi ITS Academy e le lauree professionalizzanti e delle specifiche esigenze e vocazioni rilevate in connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo locale e nazionale. Sono inoltre programmati in sinergia con le attività di orientamento a sostegno degli studenti e favorendo il coinvolgimento continuo e partecipato dei partner economici e sociali.
1. Nel definire le attività di formazione del personale docente in attuazione dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gli istituti tecnici possono organizzare, per i docenti delle discipline professionalizzanti e per gli insegnanti tecnico pratici, periodi di osservazione in aziende delle filiere produttive di riferimento e di affiancamento tutoriale per l'aggiornamento in ordine alle innovazioni introdotte nei contesti lavorativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Possono essere, altresì, promosse azioni formative per l'uso di modalità didattiche laboratoriali innovative che tengano in considerazione le specificità dei contesti territoriali.
1. Al fine di supportare i processi di innovazione didattica, rafforzare la funzione orientativa dei percorsi di istruzione tecnica e favorire l'acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell'istruzione terziaria, gli istituti tecnici possono promuovere o aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale, che prevedono la partecipazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo del territorio, nazionale o sovranazionale, nonché del mondo delle professioni e di tutti i soggetti istituzionali che, a livello centrale o locale, concorrono alla formazione tecnico-professionale dei giovani.
2. Con gli accordi di cui al precedente comma sono realizzate forme di partenariato finalizzate alla condivisione di risorse professionali e strumentali, nonché luoghi tecnologicamente avanzati ove sperimentare didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in una dimensione dinamica e sinergica con reti territoriali e infrastrutturali, quali i poli tecnico- professionali, i laboratori territoriali per l'occupabilità e i patti educativi di comunità.
3. I Patti educativi 4.0 possono costituire una struttura di supporto per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione scuola-lavoro, il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite nel Piano di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Le attività di cui al presente articolo possono realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
1. In via sperimentale, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275/1999, i percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, possono essere erogati anche dai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) istituiti dall'articolo 2 del suddetto DPR n. 263/2012, presenti nell'ambito dell'offerta formativa regionale, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio.
2. I CPIA, in quanto soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell'apprendimento permanente all'interno delle reti territoriali previste dall'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, integrano l'offerta formativa di istruzione tecnica con l'offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio.
3. Dall'anno scolastico 2027/2028 prende avvio la sperimentazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA aderenti alle filiere formative tecnologiche professionali già autorizzate, previo specifico Avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
4. La candidatura all'Avviso di cui al precedente comma prevede la proposta progettuale del CPIA, che deve indicare la tipologia dei percorsi di istruzione tecnica, il rispetto dell'assetto ordinamentale previsto dalla normativa vigente per i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica, la progettazione curricolare, la dotazione infrastrutturale funzionale all'erogazione del percorso di secondo livello, il contesto di riferimento dell'offerta di istruzione degli adulti, anche correlata con l'offerta di istruzione tecnica territoriale, la filiera formativa tecnologico-professionale cui aderisce il CPIA.
5. La selezione delle proposte progettuali pervenute dai CPIA è effettuata dagli Uffici scolastici regionali tramite una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell'amministrazione o scolastico di elevata specializzazione e da rappresentanti della Regione. Ai componenti della Commissione tecnica territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'erogazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA è autorizzata nei limiti del contingente di organico definito a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. I percorsi di istruzione tecnica sono riorganizzati con lo scopo di rafforzare la dimensione internazionale, favorire gli scambi tra studenti dei diversi paesi e facilitare l'accesso al mondo del lavoro e la mobilità dei lavoratori.
2. Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica attuano le seguenti misure:
a) nei curricoli dell'istruzione tecnica è impartito l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo attraverso la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), da attivare nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso;
b) nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, è prevista l'introduzione, a cura dei docenti di tutte le discipline non linguistiche, di una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curricolo di istituto.
3. Gli istituti tecnici inoltre possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca:
a) progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e percorsi di formazione scuola-lavoro all'estero;
b) favorire e sostenere la mobilità internazionale studentesca e del personale scolastico e le esperienze di studio all'estero;
c) attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;
d) utilizzare le quote di autonomia e flessibilità per il potenziamento dello studio delle lingue straniere, anche in relazione all'ambito microlinguistico dell'indirizzo di studio;
e) avvalersi della possibilità, di affiancare i docenti delle discipline di indirizzo e i docenti di lingua straniera con un docente di conversazione in lingua straniera anche mediante stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti di madrelingua;
f) elaborare e realizzare progetti europei e internazionali.
1. Le norme del presente decreto si applicano alle classi prime dall'anno scolastico 2026/2027.
2. Con successivo decreto sono definiti i quadri orari dei percorsi di istruzione tecnica di secondo livello nel sistema di istruzione degli adulti, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) del DPR n. 263 del 2012.
3. Con direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione tecnica nonché per la declinazione dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati da A1 a A11 in competenze, abilità e conoscenze.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del dPR n. 450 del 27 aprile 1967 le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli- Venezia Giulia, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, da adottarsi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1012 del 19 luglio 1961.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
6. Dall'entrata in vigore del presente decreto cessano le disposizioni del decreto ministeriale 31 dicembre 2024, n. 269.
7. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo di regolarità contabile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato - PROFILI E RDA All. 1 - All.11 All.D DEF
Allegato -QUADRI ORARI All. B + All. C1 - C11