IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 19.02.2026, n. 29

Decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi.

Art. 2 - Definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai percorsi di studio

1. In attuazione dell'art. 26-bis, comma 1, del decreto-legge 144/2022, con il presente decreto sono definiti gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione tecnica, le articolazioni quali specializzazioni all'interno dell'indirizzo che si sviluppano nel triennio conclusivo, i quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi.

2. L'offerta formativa ordinamentale di istruzione tecnica si realizza attraverso gli indirizzi di studio correlati al settore economico e al settore tecnologico-ambientale, ed annesse articolazioni, di seguito elencati:

Settore economico:

a) Amministrazione, finanza e marketing

a.1 - Indirizzo generale: Amministrazione, finanza e marketing

a.2 - Relazioni internazionali per il marketing

a.3 - Sistemi informativi aziendali

b) Turismo, beni culturali e ambientali

Settore tecnologico-ambientale:

a) Meccanica, meccatronica ed energia

a.1 - Meccanica e meccatronica

a.2 - Energia

b) Trasporti e logistica

b.1 - Costruzione dei mezzi terrestri

b.2 - Costruzioni aeronautiche

b.3 - Costruzioni navali

b.4 - Conduzione mezzi terrestri

b.5 - Conduzione del mezzo aereo

b.6 - Conduzione del mezzo navale

b.7 - Conduzione di apparati e impianti marittimi

b.8 - Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo

b.9 - Logistica

c) Elettronica ed elettrotecnica

c.1 - Elettronica

c.2 - Elettrotecnica

c.3 - Automazione

d) Informatica e telecomunicazioni

d.1 - Informatica

d.2 - Telecomunicazioni

e) Grafica e comunicazione

f) Chimica, materiali e biotecnologie

f.1 - Chimica e materiali

f.2 - Biotecnologie ambientali

f.3 - Biotecnologie sanitarie

g) Sistema moda

g.1 - Progettazione e processi produttivi per il tessile/moda

g.2 - Progettazione e processi produttivi per la calzatura

h) Agraria, agroalimentare e agroindustria

h.1 - Produzioni e tecnologie agroalimentari per il Made in Italy

h.2 - Scienze agrarie ed ambientali

h.3 - Viticoltura ed enologia

i) Costruzioni, ambiente e territorio

i.1 - Indirizzo generale: Costruzioni, ambiente e territorio

i.2 - Geotecnico

i.3 - Tecnologie del legno nelle costruzioni

3. I risultati di apprendimento in esito ai percorsi di istruzione tecnica sono definiti sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 144/2022 e sono sviluppati negli Allegati da A-1 a A-11 del presente decreto.

4. I quadri orari dei percorsi di studio sono definiti tenuto conto del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022 nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter e contenuti nell'allegato B per l'area di istruzione generale nazionale e negli Allegati da C-1 a C-11 per l'area di indirizzo flessibile afferente i diversi indirizzi di studio e le relative articolazioni.

5. Le istituzioni scolastiche possono ulteriormente caratterizzare l'offerta formativa per lo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze e i fabbisogni formativi espressi dal territorio attraverso l'utilizzo delle quote di autonomia e di flessibilità previste dall'Allegato 2-ter, par. 2, lett. a) e b) del decreto-legge n. 144/2022, e dalla quota del curricolo a disposizione della scuola. Nella definizione dei suddetti percorsi le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito fissati per l'indirizzo o articolazione in cui il percorso si inserisce.

6. In attuazione delle disposizioni speciali dell'allegato 2-ter del decreto-legge n. 144/2022, costituisce offerta formativa dell'istruzione tecnica il percorso di specializzazione di Enotecnico, quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico - ambientale, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia. Nell'allegato D-1 è definito il profilo del diplomato, i risultati di apprendimento, il quadro orario. Nel medesimo allegato sono altresì definiti i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalità di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF). L'allegato D-2 contiene il modello del diploma di specializzazione di enotecnico.

7. In attuazione delle disposizioni speciali dell'allegato 2-ter del decreto legge n. 144/2022, il percorso di istruzione tecnica, settore tecnologico - ambientale, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Conduzione di apparati e impianti marittimi e Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo, già presente nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, consta di un monte ore dell'area di indirizzo flessibile pari a 891 ore nel primo biennio, 1.188 ore nel secondo biennio e 594 ore nel quinto anno.