Decreto M.I.M. 19.02.2026, n. 29
1. L'assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica è strutturato con riferimento alla metodologia didattica per competenze e all'integrazione dei saperi che si sviluppa attraverso una progettazione interdisciplinare e multidisciplinare da realizzarsi, tra l'altro, attraverso una progressiva organizzazione della didattica per unità di apprendimento finalizzate all'acquisizione o alla mobilitazione di conoscenze e abilità necessarie per promuovere e sviluppare competenze che consentano di gestire compiti di realtà attraverso la partecipazione attiva e autonoma degli studenti.
2. La progettazione didattica può prevedere inoltre interventi personalizzati, individuali o per gruppi-classe anche con l'impiego di metodologie differenziate, nonché attraverso una riorganizzazione delle compresenze di cui ai quadri orari (Allegati C1-C11), secondo una gestione funzionale allo sviluppo, approfondimento e recupero di specifiche competenze del curricolo, sulla base di quanto definito dalla programmazione collegiale e dal Piano triennale dell'offerta formativa.
3. Gli istituti tecnici, nella loro autonomia, elaborano il curricolo di istituto con riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) della studentessa e dello studente di cui all'Allegato 2-bis del decreto-legge n.144/2022 e ai profili di indirizzo/articolazione di cui agli Allegati da A1 a A11 nonché sulla base dei curricoli dei percorsi di istruzione tecnica come definiti con gli Allegati B, e da C1 a C11, nei limiti del monte ore definito per le singole aree e per i singoli ambiti.
4. Il P.E.Cu.P. tiene conto del quadro europeo e nazionale di riferimento con particolare richiamo alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, al potenziamento delle discipline STEM come definite dalle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, all'introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, all'insegnamento trasversale dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92 come meglio definito dalle Linee guida adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183 e alle attività di orientamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.
5. Le misure di cui al presente articolo sono adottate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.