Decreto M.I.M. 19.02.2026, n. 29
1. Al fine di supportare i processi di innovazione didattica, rafforzare la funzione orientativa dei percorsi di istruzione tecnica e favorire l'acquisizione delle competenze specifiche e trasversali funzionali allo sviluppo della professionalità in ambito lavorativo o alla prosecuzione degli studi nell'istruzione terziaria, gli istituti tecnici possono promuovere o aderire, singolarmente o in rete, ad accordi denominati «Patti educativi 4.0», stipulati a livello regionale o interregionale, che prevedono la partecipazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, delle università e dei centri di ricerca, degli enti di formazione accreditati dalle regioni, delle imprese che operano nel sistema produttivo del territorio, nazionale o sovranazionale, nonché del mondo delle professioni e di tutti i soggetti istituzionali che, a livello centrale o locale, concorrono alla formazione tecnico-professionale dei giovani.
2. Con gli accordi di cui al precedente comma sono realizzate forme di partenariato finalizzate alla condivisione di risorse professionali e strumentali, nonché luoghi tecnologicamente avanzati ove sperimentare didattiche laboratoriali innovative, svolte anche in contesto applicativo, in una dimensione dinamica e sinergica con reti territoriali e infrastrutturali, quali i poli tecnico- professionali, i laboratori territoriali per l'occupabilità e i patti educativi di comunità.
3. I Patti educativi 4.0 possono costituire una struttura di supporto per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione scuola-lavoro, il raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni e la programmazione delle attività formative rivolte ai docenti come definite nel Piano di formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Le attività di cui al presente articolo possono realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente