Decreto M.I.M. 19.02.2026, n. 29
1. In via sperimentale, ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 275/1999, i percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, possono essere erogati anche dai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) istituiti dall'articolo 2 del suddetto DPR n. 263/2012, presenti nell'ambito dell'offerta formativa regionale, qualora non siano già erogati in rete dalle istituzioni scolastiche di secondo grado o siano erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio.
2. I CPIA, in quanto soggetti pubblici di riferimento per la promozione dell'apprendimento permanente all'interno delle reti territoriali previste dall'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, integrano l'offerta formativa di istruzione tecnica con l'offerta formativa complessiva per gli adulti sul territorio.
3. Dall'anno scolastico 2027/2028 prende avvio la sperimentazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA aderenti alle filiere formative tecnologiche professionali già autorizzate, previo specifico Avviso nazionale di selezione pubblica emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
4. La candidatura all'Avviso di cui al precedente comma prevede la proposta progettuale del CPIA, che deve indicare la tipologia dei percorsi di istruzione tecnica, il rispetto dell'assetto ordinamentale previsto dalla normativa vigente per i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica, la progettazione curricolare, la dotazione infrastrutturale funzionale all'erogazione del percorso di secondo livello, il contesto di riferimento dell'offerta di istruzione degli adulti, anche correlata con l'offerta di istruzione tecnica territoriale, la filiera formativa tecnologico-professionale cui aderisce il CPIA.
5. La selezione delle proposte progettuali pervenute dai CPIA è effettuata dagli Uffici scolastici regionali tramite una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell'amministrazione o scolastico di elevata specializzazione e da rappresentanti della Regione. Ai componenti della Commissione tecnica territoriale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'erogazione dei percorsi di secondo livello di istruzione tecnica da parte dei CPIA è autorizzata nei limiti del contingente di organico definito a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.