Decreto M.I.M. 19.02.2026, n. 29
Formula iniziale
IL MINISTRO
Visto il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 26-bis;
Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante "Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste".
Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e ss. mm. e ii., in particolare, l'articolo 1, comma 622;
Vista la Legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss. mm. e ii e, in particolare, l'articolo 4, comma 51 e seguenti in tema di apprendimento permanente;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss. mm. e ii.;
Visto la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021" e ss. mm. e ii. e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 784 al comma 784-novies;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e ss. mm. e ii.;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" e ss. mm. e ii. e successivi decreti attuativi;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 concernente il "Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2012 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018 recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 744, recante le "Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022 n. 328 "Decreto di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 giugno 2023, n. 119, recante "Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184 recante "Adozione delle Linee guida per le discipline STEM";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 recante "Decreto concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 241 concernente "Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell'art. 27, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024 n.183 di "Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 dicembre 2024 n. 269 recante "Decreto concernente le prime misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione tecnica in applicazione dell'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 luglio 2025, n. 133 concernente le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 nonché le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 784-quinquies e 784-sexies della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotti con l'articolo 32 della legge 13 dicembre 2024, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Viste le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023, in data 7 maggio 2024, in data 12 novembre 2024, in data 17 giugno 2025 e in data 27 novembre 2025;
Vista la Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
Tenuto conto degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione alla riforma degli istituti tecnici e professionali (M4-C1-R.1.1);
Viste le milestone del PNRR M4C1-5 relative all'adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici con l'entrata in vigore delle disposizioni di legislazione primaria, che ricomprende la riforma M4C1R.1.1, ed M4C1-10 bis relativa all'entrata in vigore della legislazione secondaria della riforma degli istituti tecnici e professionali, conseguite rispettivamente entro 31 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2024;
Considerata la necessità di procedere alla revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art 26 del decreto-legge 144/2022 e delle modalità di cui all'art. 26-bis;
Considerato che, per quanto attiene alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai singoli percorsi è stato costituito, con decreto direttoriale n. 3368 del 6 novembre 2025 un Gruppo di lavoro con il compito di formulare le relative proposte di revisione;
Preso atto dei contributi pervenuti dal suindicato Gruppo di lavoro;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 159 del 5 febbraio 2026;
Preso atto delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione rese con il parere di cui al precedente capoverso in massima parte accolte;
Ritenuto di non accogliere, o accogliere in parte, le proposte emendative di cui ai seguenti punti per le motivazioni ivi indicate:
Art. 1, comma 2, lett. C), nella parte in cui si chiede di inserire, a fine periodo, il riferimento "e nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL di comparto", in quanto i criteri su cui si fonda la revisione degli ordinamenti dell'istruzione tecnica enucleati nel citato comma riprendono il dettato normativo e, inoltre, in quanto presupposto implicito di legittimità delle predette azioni formative;
Art. 1, comma 2, lett. E), nella parte in cui si chiede di inserire la locuzione "ove possibile" in relazione alla possibilità per i CPIA di erogare percorsi di istruzione tecnica, in quanto le condizioni e i limiti di tale possibilità sono espressamente previsti dal dettato normativo e riprodotti nella citata lett. E); Art. 4, comma 1, nella parte in cui si chiede di inserire, dopo il riferimento alle lauree professionalizzanti anche "e i percorsi di laurea" con riferimento a tutti i percorsi di laurea disciplinati dalla legge 163/2021 in quanto, ai fini dell'obiettivo di strutturare un'offerta formativa orientata al progressivo innalzamento delle competenze tecnico-professionali solo le lauree professionalizzanti di cui all'art. 2 della predetta legge possono costituire un riferimento utile. Per tale motivo è stato esplicitato il riferimento all'art. 2 della legge 163/2021;
Art. 7, comma 5, nella parte in cui si chiede di inserire, ai fini della costituzione della commissione tecnica per la selezione delle proposte progettuali di erogazione dei percorsi di istruzione tecnica da parte dei CPIA, "sentita la provincia o città metropolitana e la Regione" prevedendo, invece, la partecipazione di rappresentanti delle regioni all'interno della commissione;
Art. 9, comma 3, nella parte in cui si chiede di inserire il termine di sessanta giorni entro cui provvedere all'emanazione delle Linee guida, in quanto termine non sufficiente alla redazione del documento di particolare complessità stante la necessità di declinare per ciascun indirizzo e disciplina i risultati di apprendimento in conoscenze e abilità
DECRETA