Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30
Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (G.U. 21.03.2025, n. 67)
Art. 1 - Oggetto e definizioni
Art. 2 - Piani formativi
Art. 3 - Iniziative formative di carattere nazionale
Art. 4 - Destinatari della formazione di carattere nazionale
Art. 5 - Iniziative formative di carattere territoriale
Art. 6 - Destinatari delle iniziative formative di carattere territoriale
Art. 7 - Iniziative formative rivolte al personale INPS e INAIL
Art. 8 - Gruppo di coordinamento
Art. 9 - Esperti
Art. 10 - Disposizioni finali
Formula iniziale
Vigente al: 05.04.2025
IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
Visto in particolare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 che:
a) al comma 1 prevede che con regolamento, dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita;
b) al comma 2 affida al regolamento di cui al comma 1, le iniziative formative di carattere nazionale sia per la valutazione di base che per la valutazione multidimensionale, nonché il trasferimento delle risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano e la relativa attività di monitoraggio;
c) al comma 3, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025;
Visto l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 che prevede dal 1°gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante «Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno»;
Rilevato che l'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - in qualità di società in house della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, è specializzata anche nella formazione del personale pubblico;
Rilevato che le iniziative di cui al punto precedente consistono, a titolo non oneroso, nell'opera prestata dai componenti dell'organo di coordinamento e, a titolo oneroso, nell'opera degli esperti, nella implementazione della necessaria piattaforma informatica, nella produzione e stampa del materiale informativo, dei testi e delle dispense, nonché nelle attività di formazione nazionali;
Considerato che la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) è l'organizzazione che raggruppa le più rappresentative associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari sul territorio nazionale e che la Federazione Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND) è l'organizzazione che raggruppa le più rappresentative associazioni storiche di persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;
Acquisito il concerto del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione e del merito, rispettivamente con le note n. 15314 in data 28 ottobre 2024, n. 8968 in data 30 settembre 2024, n. 129565 in data 1°ottobre 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 9 ottobre 2024;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 216 del 10 gennaio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo», il presente regolamento disciplina le iniziative formative di carattere nazionale, nonché il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione integrata, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, rispettivamente previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m) e lettera n) del decreto legislativo.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
1. Le iniziative formative integrate sono previste:
a) dal piano formativo a carattere nazionale per i territori ove non si svolgono le sperimentazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
b) dai piani formativi territoriali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del decreto legislativo.
2. I piani di cui al comma 1:
a) stabiliscono il sillabo delle attività formative e i relativi obiettivi di apprendimento;
b) stabiliscono le iniziative formative da erogare in presenza, in modalità mista o a distanza, prevedendo moduli formativi rivolti congiuntamente a più d'una delle tipologie di destinatari di cui all'articolo 4;
c) indicano i materiali formativi;
d) individuano i destinatari delle iniziative formative rispettivamente nell'ambito dei soggetti di cui agli articoli 4 e 6;
e) definiscono il cronoprogramma delle iniziative formative;
f) in relazione alle attività di cui all'articolo 4, ripartiscono le attività tra gli esperti di cui all'articolo 9, individuando per ciascuna i relativi referenti nonché le figure di coordinamento;
g) individuano le misure di coordinamento tra le iniziative di carattere nazionale e territoriale.
3. Il piano formativo di carattere nazionale è approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, su proposta del Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8.
4. I piani formativi territoriali sono redatti dalle Regioni in conformità al piano formativo di carattere nazionale e alle indicazioni fornite dal Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8. Per la redazione dei suddetti piani, le Regioni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente. I predetti piani sono inviati al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8 per l'approvazione.
1. La formazione di carattere nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si attua a cura del Dipartimento, con le modalità previste dal relativo piano formativo anche attraverso:
a) gli esperti di cui all'articolo 9;
b) l'acquisto di servizi mediante affidamento alla società di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che li realizza direttamente o li acquista;
c) piattaforma informatica implementata dalla società cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che:
1) fornisce supporto tecnico e amministrativo al Dipartimento;
2) supporta i soggetti coinvolti nella formazione;
3) rende disponibili i relativi materiali;
4) facilita lo svolgimento della formazione mista e a distanza;
d) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolte nelle attività formative, nel rispetto dei contenuti previsti dal piano formativo di carattere nazionale di cui all'articolo 2;
e) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le iniziative formative di cui al presente articolo hanno ad oggetto la formazione sui procedimenti di cui ai Capi II e III del decreto legislativo, con particolare riferimento:
a) al quadro normativo;
b) all'accomodamento ragionevole;
c) al certificato medico introduttivo;
d) all'orientamento del processo valutativo in base all'ICD e agli strumenti descrittivi ICF;
e) al questionario WHODAS;
f) ai criteri secondo ICF per individuare il profilo di funzionamento;
g) alla valutazione multidimensionale tenendo conto delle indicazioni ICD e ICF;
h) al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita; ai criteri di redazione e ai contenuti del progetto di vita;
i) alla coprogettazione del progetto di vita;
l) alla definizione del budget di progetto;
m) all'autogestione del budget di progetto e agli obblighi di informazione alla persona con disabilità;
n) prestazioni atipiche.
3. Le iniziative formative di cui al presente articolo coinvolgono sino a un massimo di 4.000 soggetti, individuati ai sensi dell'articolo 4.
4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5,64 milioni nel 2025, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo, nonché, per gli esperti, nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 6.
1. I destinatari della formazione di cui all'articolo 3 sono individuati tra il personale tecnico, sanitario, amministrativo a vario titolo coinvolto nelle procedure di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo:
a) dalle Regioni, per il tramite della struttura competente, al fine di formare il personale che eroga le iniziative formative di carattere territoriale:
1) per il Servizio sanitario regionale, nel numero massimo di tre per azienda sanitaria locale, di cui un dirigente;
2) per gli ambiti territoriali sociali, nel numero massimo di tre per ambito, di cui un dirigente;
3) per il collocamento mirato, nel numero massimo di uno per ufficio;
4) per il proprio personale amministrativo, nel numero massimo di dieci per regione;
b) dall'INPS, nel numero massimo di due per ufficio territoriale;
c) dall'INAIL, nel numero massimo di due per direzione territoriale;
d) da ANCI, nel numero massimo di uno ogni 50 comuni;
e) dagli Uffici scolastici regionali, nel numero massimo di uno ogni cinquanta istituzioni scolastiche autonome;
f) dal Consiglio universitario nazionale, nel numero massimo di uno ogni 10.000 studenti iscritti ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) dalle federazioni nazionali degli esercenti le professioni sanitarie, nel numero massimo di cento;
h) dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel numero massimo di dieci;
i) dalle federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nel numero di cinque per provincia;
l) dalle organizzazioni sindacali che partecipano al predetto Osservatorio, nel numero di uno per organizzazione;
m) dalla Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel numero massimo di cinque.
2. Per la partecipazione in qualità di discente alle iniziative formative non è dovuto alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le spese di missione sono rimborsate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e nella misura prevista per l'equivalente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Sono, altresì, destinatari della formazione di cui all'articolo 3 le persone con disabilità e le relative famiglie, limitatamente alla fruizione dei materiali, testi e dispense nonché dei video.
1. Alla realizzazione delle iniziative formative di carattere territoriale individuate dai piani di cui all'articolo 2, comma 4, provvedono le Regioni.
2. Le Regioni possono assicurare le iniziative formative in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, nel rispetto dei contenuti previsti dai piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2, attraverso:
a) i soggetti coinvolti nella formazione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1;
b) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolti nelle attività formative;
c) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 21,35 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo. Le menzionate risorse finanziarie sono trasferite alle Regioni in misura proporzionale alla popolazione residente sulla base del riparto definito con decreto del Ministro per le disabilità, da adottare, entro il mese di febbraio 2025.
4. Il trasferimento delle risorse alle Regioni è subordinato all'approvazione dei relativi piani formativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
5. Le Regioni destinatarie delle risorse provvedono, con cadenza quadrimestrale, a rendicontarne l'utilizzo al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8, attraverso il prospetto di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le risorse finanziarie non spese secondo i quantitativi e le tempistiche dei piani formativi approvati, fatti salvi eventuali scostamenti temporali richiesti ed approvati dal gruppo di coordinamento, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità ed entro i termini indicati coi decreti di cui al comma 3, secondo periodo.
1. Le Regioni individuano i soggetti cui destinare le iniziative formative, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, comma 2, tra:
a) il personale del Servizio sanitario regionale;
b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale;
c) il personale del collocamento mirato;
d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale;
e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni;
f) il personale scolastico;
g) il personale delle università e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità;
i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
l) persone con disabilità e loro familiari;
m) referenti di altri enti pubblici ritenuti dalla singola Regione interessati dalle attività, stante l'organizzazione del territorio.
1. L'INPS e l'INAIL pianificano le iniziative rivolte al proprio personale e provvedono a realizzarle nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
1. Al fine di assicurare uniformità delle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5 è costituito il «Gruppo di coordinamento nazionale per le iniziative formative per l'attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024», di seguito «Gruppo di coordinamento».
2. Il Gruppo di coordinamento è istituito con decreto del Ministro per le disabilità presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è presieduto dal Capo del medesimo Dipartimento o da un suo delegato.
3. Il Gruppo di coordinamento è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti componenti designati:
a) due, dal Ministro per le disabilità;
b) tre, dal Ministro della salute;
c) uno, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
d) uno, dal Ministro dell'istruzione e del merito;
e) uno, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;
f) due, dalla Conferenza delle Regioni;
g) due, dall'ANCI;
h) uno, dall'INPS;
i) uno, dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap;
l) uno, dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere dalla b) alla l), designano i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Decorso tale termine, il Gruppo di coordinamento avvia in ogni caso le proprie attività, nelle more delle designazioni mancanti.
5. Il Gruppo di coordinamento opera sino a marzo 2026, con il supporto degli esperti di cui all'articolo 9, e svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte in merito alle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5;
b) redige il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2;
c) monitora l'attuazione delle iniziative formative di cui al presente regolamento, condividendo le informazioni con gli esperti di cui all'articolo 9;
d) approva i piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2.
6. Il Gruppo di coordinamento si riunisce, su richiesta del presidente, almeno una volta a quadrimestre, nonché ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
7. Le funzioni di segreteria del Gruppo di coordinamento sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite la società di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
8. Al presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento non spettano, per lo svolgimento dell'incarico, compensi, indennità, gettoni, emolumenti o altre utilità comunque denominate, né rimborsi delle spese o indennità di missione.
1. Il Dipartimento realizza le iniziative formative nazionali di cui all'articolo 3 anche avvalendosi di esperti individuati anche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, tra personalità della scienza, dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti ad altro titolo di disabilità.
2. Gli esperti di cui al comma 1, nel numero massimo di 50, sono designati nel numero di 26 dal Ministro per le disabilità, nel numero di 12 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel numero di 12 dal Ministro della salute.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 50.000 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione.
4. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 500.000 euro.
5. Gli esperti:
a) supportano il Gruppo di coordinamento nel redigere il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2;
b) esprimono al Gruppo di coordinamento il parere tecnico sui piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2;
c) curano la redazione del contenuto dei materiali, testi, e dispense e la produzione di video da somministrare a livello nazionale o, eventualmente, territoriale verificando la qualità di quelli redatti o prodotti da altri soggetti;
d) provvedono all'erogazione delle iniziative di carattere nazionale di cui all'articolo 3, ovvero sovraintendono a quelle assicurate dal soggetto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b).
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 si provvede, nel limite di spesa di euro 3,01 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo.
7. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'opera di esperti che si rendano disponibili a titolo gratuito o a esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di cui al presente comma, è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 303 del 1999.
8. Le funzioni di segreteria degli esperti sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 - (articolo 5, comma 5 - monitoraggio delle risorse assegnate alle Regioni)
Anno di riferimento | |
Quadrimestre di riferimento | Dal .../.../ al .../.../ |
Risorse finanziarie impegnate | euro |
di cui a valere sul trasferimento | euro |
di cui di proprio stanziamento al netto dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) | euro |
di cui a valere su fondi SIE | euro |
Risorse finanziarie pagate | euro |
di cui impegnate nel quadrimestre | euro |
di cui impegnate in precedenza | euro |
Numero di soggetti formati in presenza | n. |
a) del Servizio Sanitario regionale: - di cui medici |
n. n. |
b) degli ambiti territoriali sociali: -di cui assistenti sociali -di cui educatori professionali socio-pedagogici |
n. n. n. |
c) del collocamento mirato | n. |
d) dei Comuni: -di cui assistenti sociali -di cui educatori professionali socio-pedagogici |
n. n. n. |
e esercenti professioni sanitarie: | n. |
f) - di cui esercenti professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) | n. |
g) assistenti sociali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) | n. |
h) educatori professionali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) | n. |
referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità | n. |
l) referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222 | n. |
m) persone con disabilità: -di cui con disabilità fisica: -di cui con disabilità sensoriale; -di cui con disabilità intellettiva e del neurosviluppo |
n. n. n. n. |
n) familiari di persone con disabilità | n. |
Numero di soggetti formati a distanza/mista | n. |
a) del Servizio Sanitario regionale: - di cui medici |
n. n. |
b) degli ambiti territoriali sociali -di cui assistenti sociali -di cui educatori professionali socio-pedagogici |
n. n. n. |
c)del collocamento mirato | n. |
d)dei Comuni: -di cui assistenti sociali -di cui educatori professionali socio-pedagogici |
n. n. n. |
e) esercenti professioni sanitarie: | n. |
f)- di cui esercenti professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) | n. |
g) assistenti sociali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) | n. |
h) educatori professionali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) | n. |
i) referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità | n. |
l) referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222 | n. |
m)persone con disabilità: -di cui con disabilità fisica: -di cui con disabilità sensoriale; -di cui con disabilità intellettiva e del neurosviluppo |
n. |
n) familiari di persone con disabilità | n. |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;