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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30

Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (G.U. 21.03.2025, n. 67)

Art. 5 - Iniziative formative di carattere territoriale

1. Alla realizzazione delle iniziative formative di carattere territoriale individuate dai piani di cui all'articolo 2, comma 4, provvedono le Regioni.

2. Le Regioni possono assicurare le iniziative formative in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, nel rispetto dei contenuti previsti dai piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2, attraverso:

a) i soggetti coinvolti nella formazione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1;

b) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolti nelle attività formative;

c) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 21,35 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo. Le menzionate risorse finanziarie sono trasferite alle Regioni in misura proporzionale alla popolazione residente sulla base del riparto definito con decreto del Ministro per le disabilità, da adottare, entro il mese di febbraio 2025.

4. Il trasferimento delle risorse alle Regioni è subordinato all'approvazione dei relativi piani formativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

5. Le Regioni destinatarie delle risorse provvedono, con cadenza quadrimestrale, a rendicontarne l'utilizzo al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8, attraverso il prospetto di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le risorse finanziarie non spese secondo i quantitativi e le tempistiche dei piani formativi approvati, fatti salvi eventuali scostamenti temporali richiesti ed approvati dal gruppo di coordinamento, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità ed entro i termini indicati coi decreti di cui al comma 3, secondo periodo.