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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30

Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (G.U. 21.03.2025, n. 67)

Art. 6 - Destinatari delle iniziative formative di carattere territoriale

1. Le Regioni individuano i soggetti cui destinare le iniziative formative, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, comma 2, tra:

a) il personale del Servizio sanitario regionale;

b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale;

c) il personale del collocamento mirato;

d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale;

e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni;

f) il personale scolastico;

g) il personale delle università e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità;

i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

l) persone con disabilità e loro familiari;

m) referenti di altri enti pubblici ritenuti dalla singola Regione interessati dalle attività, stante l'organizzazione del territorio.