Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30
1. Le Regioni individuano i soggetti cui destinare le iniziative formative, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, comma 2, tra:
a) il personale del Servizio sanitario regionale;
b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale;
c) il personale del collocamento mirato;
d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale;
e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni;
f) il personale scolastico;
g) il personale delle università e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità;
i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
l) persone con disabilità e loro familiari;
m) referenti di altri enti pubblici ritenuti dalla singola Regione interessati dalle attività, stante l'organizzazione del territorio.