Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30
1. I destinatari della formazione di cui all'articolo 3 sono individuati tra il personale tecnico, sanitario, amministrativo a vario titolo coinvolto nelle procedure di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo:
a) dalle Regioni, per il tramite della struttura competente, al fine di formare il personale che eroga le iniziative formative di carattere territoriale:
1) per il Servizio sanitario regionale, nel numero massimo di tre per azienda sanitaria locale, di cui un dirigente;
2) per gli ambiti territoriali sociali, nel numero massimo di tre per ambito, di cui un dirigente;
3) per il collocamento mirato, nel numero massimo di uno per ufficio;
4) per il proprio personale amministrativo, nel numero massimo di dieci per regione;
b) dall'INPS, nel numero massimo di due per ufficio territoriale;
c) dall'INAIL, nel numero massimo di due per direzione territoriale;
d) da ANCI, nel numero massimo di uno ogni 50 comuni;
e) dagli Uffici scolastici regionali, nel numero massimo di uno ogni cinquanta istituzioni scolastiche autonome;
f) dal Consiglio universitario nazionale, nel numero massimo di uno ogni 10.000 studenti iscritti ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) dalle federazioni nazionali degli esercenti le professioni sanitarie, nel numero massimo di cento;
h) dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel numero massimo di dieci;
i) dalle federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nel numero di cinque per provincia;
l) dalle organizzazioni sindacali che partecipano al predetto Osservatorio, nel numero di uno per organizzazione;
m) dalla Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel numero massimo di cinque.
2. Per la partecipazione in qualità di discente alle iniziative formative non è dovuto alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le spese di missione sono rimborsate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e nella misura prevista per l'equivalente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Sono, altresì, destinatari della formazione di cui all'articolo 3 le persone con disabilità e le relative famiglie, limitatamente alla fruizione dei materiali, testi e dispense nonché dei video.