Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30
1. La formazione di carattere nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si attua a cura del Dipartimento, con le modalità previste dal relativo piano formativo anche attraverso:
a) gli esperti di cui all'articolo 9;
b) l'acquisto di servizi mediante affidamento alla società di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che li realizza direttamente o li acquista;
c) piattaforma informatica implementata dalla società cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che:
1) fornisce supporto tecnico e amministrativo al Dipartimento;
2) supporta i soggetti coinvolti nella formazione;
3) rende disponibili i relativi materiali;
4) facilita lo svolgimento della formazione mista e a distanza;
d) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolte nelle attività formative, nel rispetto dei contenuti previsti dal piano formativo di carattere nazionale di cui all'articolo 2;
e) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le iniziative formative di cui al presente articolo hanno ad oggetto la formazione sui procedimenti di cui ai Capi II e III del decreto legislativo, con particolare riferimento:
a) al quadro normativo;
b) all'accomodamento ragionevole;
c) al certificato medico introduttivo;
d) all'orientamento del processo valutativo in base all'ICD e agli strumenti descrittivi ICF;
e) al questionario WHODAS;
f) ai criteri secondo ICF per individuare il profilo di funzionamento;
g) alla valutazione multidimensionale tenendo conto delle indicazioni ICD e ICF;
h) al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita; ai criteri di redazione e ai contenuti del progetto di vita;
i) alla coprogettazione del progetto di vita;
l) alla definizione del budget di progetto;
m) all'autogestione del budget di progetto e agli obblighi di informazione alla persona con disabilità;
n) prestazioni atipiche.
3. Le iniziative formative di cui al presente articolo coinvolgono sino a un massimo di 4.000 soggetti, individuati ai sensi dell'articolo 4.
4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5,64 milioni nel 2025, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo, nonché, per gli esperti, nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 6.