Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30
1. Il Dipartimento realizza le iniziative formative nazionali di cui all'articolo 3 anche avvalendosi di esperti individuati anche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, tra personalità della scienza, dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti ad altro titolo di disabilità.
2. Gli esperti di cui al comma 1, nel numero massimo di 50, sono designati nel numero di 26 dal Ministro per le disabilità, nel numero di 12 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel numero di 12 dal Ministro della salute.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 50.000 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione.
4. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 500.000 euro.
5. Gli esperti:
a) supportano il Gruppo di coordinamento nel redigere il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2;
b) esprimono al Gruppo di coordinamento il parere tecnico sui piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2;
c) curano la redazione del contenuto dei materiali, testi, e dispense e la produzione di video da somministrare a livello nazionale o, eventualmente, territoriale verificando la qualità di quelli redatti o prodotti da altri soggetti;
d) provvedono all'erogazione delle iniziative di carattere nazionale di cui all'articolo 3, ovvero sovraintendono a quelle assicurate dal soggetto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b).
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 si provvede, nel limite di spesa di euro 3,01 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo.
7. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'opera di esperti che si rendano disponibili a titolo gratuito o a esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di cui al presente comma, è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 303 del 1999.
8. Le funzioni di segreteria degli esperti sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).