IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30

Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (G.U. 21.03.2025, n. 67)

Art. 8 - Gruppo di coordinamento

1. Al fine di assicurare uniformità delle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5 è costituito il «Gruppo di coordinamento nazionale per le iniziative formative per l'attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024», di seguito «Gruppo di coordinamento».

2. Il Gruppo di coordinamento è istituito con decreto del Ministro per le disabilità presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è presieduto dal Capo del medesimo Dipartimento o da un suo delegato.

3. Il Gruppo di coordinamento è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti componenti designati:

a) due, dal Ministro per le disabilità;

b) tre, dal Ministro della salute;

c) uno, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) uno, dal Ministro dell'istruzione e del merito;

e) uno, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;

f) due, dalla Conferenza delle Regioni;

g) due, dall'ANCI;

h) uno, dall'INPS;

i) uno, dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap;

l) uno, dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere dalla b) alla l), designano i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Decorso tale termine, il Gruppo di coordinamento avvia in ogni caso le proprie attività, nelle more delle designazioni mancanti.

5. Il Gruppo di coordinamento opera sino a marzo 2026, con il supporto degli esperti di cui all'articolo 9, e svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte in merito alle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5;

b) redige il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2;

c) monitora l'attuazione delle iniziative formative di cui al presente regolamento, condividendo le informazioni con gli esperti di cui all'articolo 9;

d) approva i piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2.

6. Il Gruppo di coordinamento si riunisce, su richiesta del presidente, almeno una volta a quadrimestre, nonché ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

7. Le funzioni di segreteria del Gruppo di coordinamento sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite la società di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

8. Al presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento non spettano, per lo svolgimento dell'incarico, compensi, indennità, gettoni, emolumenti o altre utilità comunque denominate, né rimborsi delle spese o indennità di missione.