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Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.01.2025, n. 30

Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (G.U. 21.03.2025, n. 67)

Allegato 1 - (articolo 5, comma 5 - monitoraggio delle risorse assegnate alle Regioni)

 

Anno di riferimento
Quadrimestre di riferimento Dal .../.../ al .../.../
Risorse finanziarie impegnate euro
di cui a valere sul trasferimento euro
di cui di proprio stanziamento al netto dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) euro
di cui a valere su fondi SIE euro
Risorse finanziarie pagate euro
di cui impegnate nel quadrimestre euro
di cui impegnate in precedenza euro
Numero di soggetti formati in presenza n.
a) del Servizio Sanitario regionale:
- di cui medici
n.
n.
b) degli ambiti territoriali sociali:
-di cui assistenti sociali
-di cui educatori professionali socio-pedagogici
n.
n.
n.
c) del collocamento mirato n.
d) dei Comuni:
-di cui assistenti sociali
-di cui educatori professionali socio-pedagogici
n.
n.
n.
e esercenti professioni sanitarie: n.
f) - di cui esercenti professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) n.
g) assistenti sociali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) n.
h) educatori professionali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) n.
referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità n.
l) referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222 n.
m) persone con disabilità:
-di cui con disabilità fisica:
-di cui con disabilità sensoriale;
-di cui con disabilità intellettiva e del neurosviluppo
n.
n.
n.
n.
n) familiari di persone con disabilità n.
Numero di soggetti formati a distanza/mista n.
a) del Servizio Sanitario regionale:
- di cui medici
n.
n.
b) degli ambiti territoriali sociali
-di cui assistenti sociali
-di cui educatori professionali socio-pedagogici
n.
n.
n.
c)del collocamento mirato n.
d)dei Comuni:
-di cui assistenti sociali
-di cui educatori professionali socio-pedagogici
n.
n.
n.
e) esercenti professioni sanitarie: n.
f)- di cui esercenti professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) n.
g) assistenti sociali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) n.
h) educatori professionali di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) n.
i) referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità n.
l) referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222 n.
m)persone con disabilità:
-di cui con disabilità fisica:
-di cui con disabilità sensoriale;
-di cui con disabilità intellettiva e del neurosviluppo
n.
n) familiari di persone con disabilità n.

 

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;