Elezioni del Consiglio di Classe

Tempi e protagonisti delle elezioni (artt. 2, 9, 21 e 23 OM 215/91)

Ogni anno, entro il 31 ottobre, sono rinnovati i consigli di classe, interclasse e intersezione.

In tale occasione, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto.

Le elezioni sono indette dal dirigente.

Hanno diritto alla rappresentanza in seno al consiglio di classe i genitori di alunni iscritti in tutti gli ordini e gradi di scuola e gli studenti iscritti nella scuola secondaria di secondo grado.

Devono essere eletti dalle rispettive componenti:

  • un rappresentante dei genitori nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • quattro rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di primo grado;
  • due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado.

 

Elettorato attivo e passivo di genitori e studenti (Artt. 7 e 8 OM 215/91)

L'elettorato attivo e passivo spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori di alunni iscritti all’istituto, salvo che non abbiano perso la potestà sul minore, e alle persone fisiche con poteri tutelari. Sono escluse le persone giuridiche, in quanto il voto è personale.

Compete altresì agli studenti iscritti alla classe interessata qualunque sia la loro età.

 

Adempimenti preliminari della scuola (Artt. 7 e 21 OM 215/91)

I Dirigenti dovranno promuovere la compilazione di una scheda per la formazione degli elenchi degli elettori che deve contenere: le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita) dell'alunno iscritto e dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci La data delle elezioni deve essere stabilita dal consiglio di istituto in un giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.

 

Incompatibilità ed ineleggibilità (Art. 16 OM 215/91)

I docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

 

Incompatibilità (Art. 16 OM 215/91)

Non sono previste incompatibilità per i genitori e gli studenti.

Solo i docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva ottenuta come appartenenti alla componente genitori.

 

Adempimenti della scuola (Artt. 21 e 22 OM 215/91)

Entro il 31 ottobre il Dirigente Scolastico  convoca per ciascuna classe l'assemblea dei genitori  e nelle scuole secondarie di secondo grado separatamente quella degli studenti alla quale debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe per illustrare i compiti dei rappresentanti ed informare sulle modalità di voto sensibilizzando alla partecipazione.

Il Dirigente cura che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, ne abbiano tempestiva e sicura notizia.

L'atto di convocazione deve indicare:

  • l'orario di apertura dei lavori;
  • le modalità di votazione, di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, fissato in modo da favorire la massima affluenza dei genitori in non meno di due ore immediatamente dopo l'assemblea.

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, nella quale viene ascoltata e discussa la proposta di programma didattico-educativo, si procede alla elezione costituendo un seggio elettorale.

Ove gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, possono votare presso il seggio di altra classe, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

 

Elezione dei rappresentanti di genitori e studenti (Artt. 21 e 22 OM 215/91)

Le elezioni dei rappresentanti hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.

Dunque tutti sono sia eleggibili che elettori.

Il voto è personale, libero e segreto.

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Dunque esprimerà:

  • una sola preferenza per gli studenti e i genitori nella secondaria di secondo grado nonché nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • due nella scuola secondaria di primo grado.

Se due o più genitori o studenti riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione è fatta  per sorteggio.

 

Nomina (Art. 34 dlgs 297/94 Art. 47 OM 215/91)

I rappresentanti sono nominati  con provvedimento del dirigente.

 

Proroga dei poteri (Artt. 21 e 50 OM 215/91)

I poteri degli organi collegiali di durata annuale sono prorogati fino alla nuova elezione, salvo che non siano intervenute cause di decadenza ed abbiano perso i requisiti di eleggibilità, nel qual caso sono surrogati.

La proroga vale anche per la rappresentanza studentesca.

Fino all'insediamento dei nuovi eletti quindi debbono essere convocati alle riunioni.