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Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 75

Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Requisiti per l'attivazione dei percorsi di formazione

Art. 3 -  Modalità per l'attivazione dei percorsi di formazione

Art. 4 -  Esame finale

Art. 5 -  Destinatari dei percorsi di formazione

Art. 6 -  Iscrizione ai percorsi di formazione

Art. 7 -  Costi

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

Visto il comma 1 del citato articolo 6 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che "la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)" e che "le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE";

Visto il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;

Visto l'articolo 7 bis del citato decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;

Considerato che il sopracitato articolo 6 del decreto legge n. 71/2024 fissa al 31 dicembre 2025 il limite temporale per l'erogazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte dell'INDIRE;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e in particolare gli articoli 12 e 13;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 1 e 1-bis;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico- disciplinari" e, in particolare, le Tabelle A e B;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale;

Considerata la necessità di elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando agli alunni e studenti con disabilità personale docente con adeguata specializzazione;

Considerata la necessità di sopperire, in via straordinaria e transitoria, all'attuale fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno degli alunni con disabilità con l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno aggiuntivi rispetto a quelli che, in base alla normativa vigente, sono affidati ordinariamente alle Università;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19 marzo 2025, trasmesso con nota prot. n. 11373 del 19 marzo 2025;

Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- superare le differenze tra i percorsi di formazione erogati dall'Indire e i percorsi di formazione erogati dalle Università, per la diversa natura giuridica dei soggetti che erogano i corsi, essendo solo in capo agli Atenei la possibilità di rilasciare Crediti Formativi Universitari;

- erogare i corsi in presenza, in quanto le attività svolte on line consentono di superare le criticità legate alla collocazione geografica delle Università, permettendo di specializzare docenti con tre anni di servizio dove si riscontra maggiore carenza di docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno, come si evince dall'Allegato B;

- superare le differenze con i percorsi formativi previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 e dai relativi allegati, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, poiché sono coerenti con il profilo professionale, gli insegnamenti e i laboratori, distinti per grado di istruzione, nonché le caratteristiche generali dei percorsi, degli esami, delle qualifiche dei docenti cui affidare gli insegnamenti e i laboratori;

- far corrispondere il numero di Crediti Formativi Universitari dei percorsi di cui trattasi a quelli rilasciati dai percorsi ordinari, dal momento che è l'articolo 6 del decreto-legge 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge 106/2024, a prevederne, in via straordinaria e transitoria, una minore quantificazione che, comunque, è stata elevata da trenta a quaranta;

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica in data 9 aprile 2025;

Acquisito il parere favorevole del Ministro per le disabilità, trasmesso con nota prot. n. 587 del 27 marzo 2025;

Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'Università e della ricerca trasmesso con nota prot. 4222 del 17 aprile 2025;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto definisce nell'allegato A, che ne costituisce parte integrante, il profilo professionale del docente specializzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dall'INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Il presente decreto definisce, altresì, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice, nonché le modalità di selezione dei partecipanti in caso di eccedenza delle domande rispetto al fabbisogno.

3. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 6, il presente decreto individua nell'Allegato B, che ne costituisce parte integrante, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo da concludere entro il 31 dicembre 2025.

Art. 2 - Requisiti per l'attivazione dei percorsi di formazione

1. Le Università, autonomamente o in convezione con l'INDIRE, possono presentare al Ministero dell'istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di specializzazione se in possesso dei seguenti requisiti:

a) proposta didattica conforme ai contenuti di cui all'Allegato A;

b) direzione del percorso di formazione affidata a un professore universitario di I o II fascia appartenente ad uno dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all'Allegato A;

c) docenti del percorso di formazione di cui all'Allegato A, con competenze sui temi dell'inclusione;

d) laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;

e) tutor d'aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.

2. L'INDIRE attiva i percorsi di specializzazione tenendo a riferimento i requisiti di cui al comma 1.

Art. 3 - Modalità per l'attivazione dei percorsi di formazione

1. I percorsi di formazione sono attivati dall'INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito acquisisce dall'INDIRE la potenziale offerta formativa dei percorsi di formazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; acquisisce, altresì, attraverso uno o più avvisi pubblici, la manifestazione di interesse delle Università all'attivazione dei suddetti percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa.

3. Il numero di posti attivabili, in uno o più cicli di percorsi di formazione, è stabilito dal Ministero dell'istruzione e del merito in base al fabbisogno di cui all'Allegato B, e tiene conto dell'offerta formativa potenziale indicata dall'INDIRE e dalle Università nella manifestazione di interesse acquisita ai sensi del comma 2.

I posti di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto al contingente attivabile dalle Università autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249. I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all'INDIRE e alle Università, ai sensi del comma 3.

4. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.

5. I percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System). I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.

6. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.

7. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

8. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.

9. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.

10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

11. I percorsi si concludono con l'esame finale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 - Esame finale

1. L'esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.

2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.

3. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

4. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 3, comma 11 e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

5. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'INDIRE o dall'Università che ha erogato il percorso. Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

6. Alla conclusione dei percorsi, l'INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.

Art. 5 - Destinatari dei percorsi di formazione

1. Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

2. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

Art. 6 - Iscrizione ai percorsi di formazione

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall'INDIRE ovvero da una Università.

2. In caso di eccedenza di iscrizioni, l'INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, l'interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del presente decreto.

3. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.

4. L'iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

5. L'INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.

Art. 7 - Costi

1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.

2. L'importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.300,00 (milletrecento/00) è versato all'INDIRE o all'Università a seguito dell'avvenuta iscrizione.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.

Allegato A - Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il profilo professionale del docente specializzato e i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione erogati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

 

Profilo professionale del docente specializzato

Il docente specializzato per il sostegno possiede conoscenze e competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui i bambini, gli alunni e gli studenti con disabilità sono protagonisti dell'apprendimento relativamente alle capacità e alle potenzialità possedute.

Assume la contitolarità della sezione/classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla sezione/classe al fine di favorire e promuovere il processo di inclusione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della sezione/classe un significativo contributo a supporto dell'azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

A tal fine, possiede competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e dei bisogni formativi di ciascuno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del team docente/consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;

- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;

- conoscenze e competenze sulle diverse tipologie delle disabilità, con particolare riferimento alle disabilità sensoriali, intellettive ovvero connesse ai disturbi del neurosviluppo;

- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con i bambini, gli alunni e gli studenti ai fini della promozione di comportamenti di prosocialità tra pari e tra membri di una comunità;

- conoscenze e competenze sulle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie e con i servizi sociali e specialistici del territorio, anche al fine della predisposizione del Progetto di vita;

- conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;

- conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;

- competenze pedagogico-didattiche nella gestione del gruppo classe: ideare, progettare, realizzare, valutare e monitorare collegialmente azioni didattiche innovative finalizzate a promuovere il processo di inclusione;

- competenze psico-educative per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;

- conoscenze in ambito giuridico-normativo sui diritti delle persone con disabilità e sull'inclusione scolastica;

- competenze didattiche per l'uso di risorse e strumenti digitali finalizzati a promuovere il processo di inclusione;

- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi definiti dal Piano Educativo Individualizzato, tenuto conto delle diverse tipologie di disabilità;

- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

 

Contenuti dei Crediti formativi universitari e dei crediti ECTS.

Per ogni area dei Gruppi scientifici disciplinari individuati, la tabella esplicita le relative denominazioni e gli insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti (CFU ovvero ECTS) da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di 40 Crediti. Ogni Credito corrisponde a 25 ore di attività, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

 

Gruppi scientifico disciplinari Denominazione SSD Attività formative Insegnamenti obbligatori ECTS/ CFU* Tot. ECTS/ CFU*
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche PAED-02/A (ex M-PED 03) Didattica e pedagogia speciale 1. Pedagogia speciale della gestione inclusiva del gruppo classe
2. Progettazione didattica, valutazione e documentazione dei processi di inclusione, con particolare riferimento al PEI
3. Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
4. Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo
5. Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo
20 30
PSIC-02/A (ex M-PSI 04) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 6. Modelli inclusivi di interventi psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo
7. Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
5
PAED-01/A (ex. M-PED 01) Pedagogia generale e sociale 8. Pedagogia della relazione d'aiuto 1
Area 12 Scienze giuridiche GIUR/05 - Diritto costituzionale e pubblico GIUR/06 Diritto amministrativo e pubblico (ex. IUS 09) 9. Legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica 2
Area 6 Scienze mediche MEDS-20/B (ex MED 39) Neuropsichiatria infantile 10. Neuropsichiatria infantile 2
LABORATORI **
Laboratori diversificati per grado di istruzione, anche con riferimento all'uso delle tecnologie per l'apprendimento, per la specificazione dei quali si rinvia alla tabella all'allegato B al DM 30 settembre 2011.
8 8
Esame finale 2 2
Totale 40

* CFU per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con INDIRE. ECTS per i percorsi erogati da INDIRE.

** Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:

- lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate;

- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).

Allegato B - Posti attivabili per i percorsi di formazione sul sostegno di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione dei percorsi formazione, da concludere entro il 31 dicembre 2025.

 

Fabbisogno di docenti con specializzazione per le attività di sostegno

Il fabbisogno corrisponde al numero di docenti che nel quinquennio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2024, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

 

Posti attivabili Scuola dell'infanzia Scuola primaria scuola secondaria I grado scuola secondaria II grado Totale
Abruzzo 117 418 117 125 777
Basilicata 22 56 15 12 105
Calabria 137 270 91 102 600
Campania 298 568 537 297 1.700
Emilia Romagna 444 2.263 1.031 909 4.647
Friuli Venezia Giulia 116 343 161 131 751
Lazio 509 2.463 934 476 4.382
Liguria 195 736 372 395 1.698
Lombardia 1.100 5.784 3.462 1.410 11.756
Marche 196 557 241 292 1.286
Molise 5 33 17 17 72
Piemonte 828 3.104 1.770 1.396 7.098
Puglia 420 1.284 446 471 2.621
Sardegna 157 1.039 619 947 2.762
Sicilia 580 924 364 197 2.065
Toscana 523 1.971 1.089 1.387 4.970
Umbria 123 446 209 247 1.025
Veneto 404 2.115 1.027 761 4.307
Totale 6.174 24.374 12.502 9.572 52.622