Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 75
1. I percorsi di formazione sono attivati dall'INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito acquisisce dall'INDIRE la potenziale offerta formativa dei percorsi di formazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; acquisisce, altresì, attraverso uno o più avvisi pubblici, la manifestazione di interesse delle Università all'attivazione dei suddetti percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa.
3. Il numero di posti attivabili, in uno o più cicli di percorsi di formazione, è stabilito dal Ministero dell'istruzione e del merito in base al fabbisogno di cui all'Allegato B, e tiene conto dell'offerta formativa potenziale indicata dall'INDIRE e dalle Università nella manifestazione di interesse acquisita ai sensi del comma 2.
I posti di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto al contingente attivabile dalle Università autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249. I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all'INDIRE e alle Università, ai sensi del comma 3.
4. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.
5. I percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di quaranta Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System). I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
6. I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie relative agli insegnamenti e ai laboratori, questi ultimi diversificati per ciascun grado di istruzione e riferiti alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici nei cinque anni precedenti.
7. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.
8. Nel caso di funzionamento di più percorsi, le attività telematiche comunque sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
9. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
10. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
11. I percorsi si concludono con l'esame finale di cui al successivo articolo 4.