Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 75
1. Le Università, autonomamente o in convezione con l'INDIRE, possono presentare al Ministero dell'istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di specializzazione se in possesso dei seguenti requisiti:
a) proposta didattica conforme ai contenuti di cui all'Allegato A;
b) direzione del percorso di formazione affidata a un professore universitario di I o II fascia appartenente ad uno dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all'Allegato A;
c) docenti del percorso di formazione di cui all'Allegato A, con competenze sui temi dell'inclusione;
d) laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
e) tutor d'aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.
2. L'INDIRE attiva i percorsi di specializzazione tenendo a riferimento i requisiti di cui al comma 1.
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