Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 75
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 6 concernente il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Visto il comma 1 del citato articolo 6 che, al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, prevede che "la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)" e che "le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE";
Visto il comma 3 del citato articolo 6 che rinvia a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione del profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice;
Visto l'articolo 7 bis del citato decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
Considerato che il sopracitato articolo 6 del decreto legge n. 71/2024 fissa al 31 dicembre 2025 il limite temporale per l'erogazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte dell'INDIRE;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e in particolare gli articoli 12 e 13;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 1 e 1-bis;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico- disciplinari" e, in particolare, le Tabelle A e B;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale;
Considerata la necessità di elevare la qualità dell'inclusione scolastica assegnando agli alunni e studenti con disabilità personale docente con adeguata specializzazione;
Considerata la necessità di sopperire, in via straordinaria e transitoria, all'attuale fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno degli alunni con disabilità con l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno aggiuntivi rispetto a quelli che, in base alla normativa vigente, sono affidati ordinariamente alle Università;
Tenuto conto delle proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19 marzo 2025, trasmesso con nota prot. n. 11373 del 19 marzo 2025;
Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
- superare le differenze tra i percorsi di formazione erogati dall'Indire e i percorsi di formazione erogati dalle Università, per la diversa natura giuridica dei soggetti che erogano i corsi, essendo solo in capo agli Atenei la possibilità di rilasciare Crediti Formativi Universitari;
- erogare i corsi in presenza, in quanto le attività svolte on line consentono di superare le criticità legate alla collocazione geografica delle Università, permettendo di specializzare docenti con tre anni di servizio dove si riscontra maggiore carenza di docenti con il titolo di specializzazione per il sostegno, come si evince dall'Allegato B;
- superare le differenze con i percorsi formativi previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 e dai relativi allegati, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, poiché sono coerenti con il profilo professionale, gli insegnamenti e i laboratori, distinti per grado di istruzione, nonché le caratteristiche generali dei percorsi, degli esami, delle qualifiche dei docenti cui affidare gli insegnamenti e i laboratori;
- far corrispondere il numero di Crediti Formativi Universitari dei percorsi di cui trattasi a quelli rilasciati dai percorsi ordinari, dal momento che è l'articolo 6 del decreto-legge 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge 106/2024, a prevederne, in via straordinaria e transitoria, una minore quantificazione che, comunque, è stata elevata da trenta a quaranta;
Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica in data 9 aprile 2025;
Acquisito il parere favorevole del Ministro per le disabilità, trasmesso con nota prot. n. 587 del 27 marzo 2025;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'Università e della ricerca trasmesso con nota prot. 4222 del 17 aprile 2025;
DECRETA