Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 75
1. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall'INDIRE ovvero da una Università.
2. In caso di eccedenza di iscrizioni, l'INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di iscrizione, l'interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del presente decreto.
3. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
4. L'iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
5. L'INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.
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