Decreto Pubblica Amministrazione 03.11.2023
Caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Caratteristiche e modalità difunzionamento
Art. 3 - Informazioni per la registrazione da parte degli utenti
Art. 4 - Compilazione e presentazione delle candidature
Art. 5 - Modalità di accesso da parte delle PA
Art. 6 - Modalità di utilizzo da parte delle PA
Art. 7 - Comunicazioni ai candidati e pubblicazione graduatorie
Art. 8 - Conservazione dei dati raccolti e dei dati trattati
Art. 9 - Misure di sicurezza
Art. 10 - Modalità di adeguamento delle caratteristiche tecniche
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Art. 12 - Clausola finanziaria
Formula iniziale
Il Ministro della Pubblica Amministrazione
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 1, che disciplina le modalità di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell'attuazione dei progetti del Pino nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale ha disposto che il Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti e che a decorrere dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in particolare, il comma 2 dell'art. 35-ter recante «Portale unico del reclutamento» nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti , le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 12, comma 2 il quale ha disposto che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento dellafimzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore delpres ente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 3-ter recante Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione» ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altreforme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull 'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altreforme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR» adottato in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 di cui al punto precedente;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 15 settembre del 2022 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, in base al quale «in fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso»;
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del segretario generale ovvero del Ministro o del Sotto segretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, sono state delegate le funzioni relative a "lavoropubblico , organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche e semplificazione amministrativa";
Considerato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Considerato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioniper l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 6 settembre 2023;
Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 3 novembre 2023;
1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e si applica alle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle autorità amministrative indipendenti, nonché alle regioni e agli enti locali.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e relativi enti locali compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
3. Per la provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e relativi enti locali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula, con le regioni a statuto speciale, con le Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi enti locali, specifici protocolli per l'applicazione del presente decreto, prevedendo misure speciali per il pieno rispetto delle specificità statutarie e del principio del bilinguismo.
5. Per le Amministrazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili restando salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti utilizzano il Portale unico del reclutamento per la pubblicazione e la gestione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e per le ulteriori finalità individuate dalla disciplina vigente.
7. Per la disciplina relativa all'utilizzo del Portale con riguardo agli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si applica il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR».
1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le funzioni disponibili sul Portale unico del reclutamento per le Amministrazioni coprono l'intera gestione del processo di reclutamento, nelle sue fasi di:
a. individuazione, per mezzo di dati aggregati, elaborati dall'analisi della sezione curriculum vitae del Portale unico del reclutamento , della tipologia e della numerosità delle professionalità presenti in uno specifico ambito territoriale, finalizzata a supportare le politiche di reclutamento delle pubbliche amministrazioni;
b. pubblicazione di bandi di concorso pubblico per il reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, di avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e di selezione di professionisti ed esperti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni , dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;
c. monitoraggio e supporto alle candidature relative ai bandi e agli avvisi;
d. comunicazioni dirette agli utenti connesse alla candidatura, tramite posta elettronica, prima della scadenza dello specifico bando o avviso di selezione per informare l'utente dell'imminente scadenza, invitando contestualmente l'interessato a completare la propria candidatura;
e. acquisizione delle candidature e dei profili professionali congruenti alle esigenze dell'amministrazione;
f. comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito;
g. pubblicazione degli avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione esaminatrice, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ;
h. pubblicazione dell'avviso selettivo per individuare i componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
i. pubblicazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti o esperti;
j. richiesta di scelta della sede di destinazione da parte dei candidati successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito;
k. richiesta di supporto tecnico durante l'intera gestione del processo di reclutamento.
3. Il Portale unico del reclutamento offre le seguenti funzionalità per gli utenti:
a. creazione e modifica del curriculum vitae, utile per agevolare l'interessato nella ricerca, selezione e compilazione delle domande di candidatura ad una posizione;
b. ricerca georeferenziata delle posizioni disponibili , in base ai filtri selezionati dall'utente;
c. compilazione della domanda di candidatura alla posizione di interesse e salvataggio della stessa all'interno del proprio profilo personale ;
d. proposizione nonché gestione delle candidature connesse alle posizioni ;
e. comunicazioni dirette agli utenti connesse alla domanda di candidatura;
f. proposizione di candidatura a componente di commissione esaminatrice, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ;
g. proposizione di candidatura all'avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;
h. ricezione di comunicazioni concernenti il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del relativo esito;
i. consultazione delle graduatorie finali di merito e degli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi a professionisti o esperti;
j. scelta della sede di destinazione da parte del vincitore successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito;
k. richiesta di supporto tecnico.
4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica svolge le seguenti funzioni sul Portale:
a. gestione del servizio di registrazione e di compilazione del curriculum vitae nell'apposita sezione del Portale di cui all'art. 3 del presente decreto;
b. monitoraggio della domanda e dell'offerta di lavoro pubblico presente sul Portale al fine di migliorare i processi e la qualità del reclutamento nella pubblica amministrazione;
c. adeguamento delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 9 del presente decreto;
d. supporto tecnico agli interessati e alle amministrazioni.
1. Per la registrazione al Portale del reclutamento sono richiesti:
a. la maggiore età;
b. l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare , ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio;
c. un recapito telefonico;
d. la dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali, adottata, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicata sul sito http ://www.inpa .gov.it/;
2. La registrazione al Portale del reclutamento è gratuita e può essere realizzata mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82, nonché tramite identità digitali eIDAS ai sensi del Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale .
3. All'interno del Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae in un'apposita sezione dedicata, indicando :
a. il cognome e il nome ;
b. il codice fiscale;
c. il luogo di nascita ;
d. la data di nascita;
e. il sesso;
f. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2;
g. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
h. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto , oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l. il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale , con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione ;
j . la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata;
k. le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti al momento della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.
4 . I dati di cui al presente art., comma 3:
lett. a), b), c), d), e) e g) possono ricavarsi tramite SPID, fermo restando che i dati di cui alla lett. g) possono essere modificati dall'utente accedendo alla sezione anagrafica;
lett. a), b), c), d) ed e) possono ricavarsi tramite CIE o CNS; lett. a) possono ricavarsi tramite eiDAS.
I suddetti dati sono ricavati tramite accesso per mezzo degli strumenti di cui al comma 2, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
1. L'interessato che si registra al Portale attraverso le modalità di cui all'art. 3 accede all'apposita sezione della candidatura selezionando uno specifico bando o avviso d'interesse attraverso le funzioni di ricerca.
2. Per la compilazione della candidatura tramite il Portale del reclutamento sono richiesti i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Ai fini della compilazione della candidatura, il candidato può replicare, mediante specifica funzionalità presente nel Portale, le informazioni d'interesse necessarie già presenti nel curriculum vitae compilato in fase di registrazione ed eventualmente aggiornato negli accessi successivi.
4. La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella pagina personale dell'utente e conservata ai fini dell'eventuale proposizione della candidatura che potrà avvenire entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso.
5. L'interessato riceve comunicazioni, connesse alla candidatura compilata e non trasmessa, tramite posta elettronica prima della scadenza dello specifico bando o avviso volte ad informare l'utente dell'imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura .
6. La trasmissione della canditura si perfeziona tramite verifica da parte dell'interessato dei dati inseriti e successivo invio. Contestualmente, l'interessato può aggiornare, mediante specifica funzionalità, il proprio curriculum vitae con le informazioni d'interesse inserite in fase di candidatura.
7. Il candidato dichiara, altresì, che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. I dati personali trattati in tale sede possono riguardare anche le categorie particolari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
1. Per le finalità di cui all'art. 2, le Amministrazioni nommano uno o più "Responsabil e unico" del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 e di firma digitale che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2. Ogni amministrazione può, altresì, individuare uno o più "Operatore" autorizzato ad operare sul Portale del reclutamento , dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica , mediante uno dei predetti sistemi di autenticazione, vengono acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del personale autorizzato, nominato "Responsabile unico" o "Operatore".
2. Le Amministrazioni accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:
- l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o più "Responsabile Unico" (di seguito, per brevità, R.U .);
- l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;
- la compilazione da parte del R.U. di unform di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
- la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione che si ricava automaticamente dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica amministrazione e dei Gestori di Pubblici servizi (IPA);
- il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento , ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito link; ai fini dell'autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82;
- una volta approvata o negata l 'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;
- il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU., anche tramite richiesta al fornitore;
- al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione , l'esito del processo di autorizzazione .
3. Ai fini del perfezionamento del processo di accreditamento, il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento nomina il Dipartimento della Funzione pubblica , responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 si rinvia all'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità che sono state definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI e pubblicate nell'area riservate alle amministrazioni all'interno del Portale del reclutamento.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Amministrazioni nell'utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo.
1. Il Responsabile Unico e l'Operatore, previo accesso al Portale mediante autenticazione, possono ivi effettuare, per conto dell'Amministrazione , le seguenti operazioni:
a. creazione di bandi/avvisi, inserimento delle informazioni necessarie, tra cui i requisiti di partecipazione e il termine iniziale e finale di presentazione delle candidature, e pianificazione della loro pubblicazione;
b. ricerca, gestione, monitoraggio e valutazione delle candidature e dei profili professionali di interesse;
c. acquisizione e pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali per la visione da parte del singolo candidato e per la visione in area pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d. gestione delle comunicazioni verso gli utenti.
1. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalle leggi.
2. La graduatoria finale del concorso elaborata dalla Commissione esaminatrice è pubblicata, a cura dell'amministrazione procedente , nel proprio sito istituzionale, mentre sul Portale è pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione.
1. I dati personali conservati all'interno Portale sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali , ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicata sul sito http://www.inpa.gov.it.
2 . Il periodo di conservazione, salvo per le finalità di cui al comma 3, è:
a) pari a 24 mesi dall'ultimo accesso al Portale, per i dati relativi:
(i) alla registrazione , di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto;
(ii) alla fruizione dei servizi connessi al curriculum vitae, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) e di cui all'art. 2, comma 4 lett. a) del presente decreto;
(iii) al monitoraggio del Portale, di cui art. 2, comma 4 lett. b) del presente decreto ;
b) pari a 24 mesi dalla conclusione delle relative attività, per i dati attinenti :
(i) la ricerca, la compilazione e il salvataggio delle domande di candidatura e le relative funzioni connesse di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) e comma 3, lett. b) e c) e di cui all'Art. 4, fermo restando che le domande di candidatura non presentate saranno visibili all'amministrazione banditrice, soltanto per attività di supporto alla presentazione della domanda, per il periodo necessario a tale scopo con conseguente cancellazione dopo 30 giorni dalla scadenza del predetto periodo ;
(ii) la proposizione e la gestione delle candidature e le relative funzioni connesse di cui all'art. 2, comma 2 lett. e) e di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), f) e g) del presente decreto e di cui all'art. 4 ;
(iii) lo svolgimento delle attività connesse ai singoli processi di reclutamento, di cui all'art., 2 comma 2 lett. b), c), f) g), h) e k) e di cui all'art. 2, comma 3, lett. h) e k) del presente decreto ;
(iv) lo svolgimento delle attività connesse alle singole procedure di scelta sedi, di cm all'art. 2, comma 2 lett. j) e art. 2, comma 3 lett. j) del presente decreto .
c) pari a 24 mesi dalla richiesta di supporto tecnico sull'utilizzo del Portale, di cm all'art. 2, comma 4 lett. d) del presente decreto per i dati personali ad essi connessi;
d) pari a 24 mesi dal pagamento, per i dati personali inerenti al pagamento degli oneri relativi alla proposizione di una candidatura;
e) pari a 24 mesi dall'eventuale revoca o modifica dei soggetti designati dall'amministrazione a operare sul Portale per conto della stessa e comunque non oltre il termine di cinque anni da tale data di cui all'art. 5, per i dati ad essi connessi;
f) pari a 24 mesi due anni, a decorrere dal momento in cui è stata effettuata la singola operazione di accesso e autenticazione di cui all'art. 6, per i dati ad essa connessi.
3 . Al raggiungimento dei termini sopra indicati, i dati personali potranno essere conservati unicamente per finalità difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento , con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose.
4. Al superamento dei termini sopra indicati, i dati personali verranno cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire , anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
1. Il trattamento dei dati personali mediante il Portale è effettuato in conformità con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed il decreto legislativo n. 196 del 2003 .
2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le Amministrazioni attuano adeguate misure di sicurezza, organizzative , tecniche e fisiche per garantire che il trattamento di dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici , sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo.
3 . Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono rappresentate all'interno dell'Allegato tecnico, di seguito "Allegato Tecnico". Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nell'allegato tecnico, nel quale sono riportate , anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 1O del Regolamento (UE) 2016/679.
4. In caso di malfunzionamento, anche temporaneo del Portale trova applicazione quanto previsto all'art. 3, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'acc esso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" , tenuto conto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
L'accertamento del malfunzionamento avviene secondo le seguenti modalità:
a) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia tecnico e generalizzato, il Dipartimento provvede ad accertarlo con proprio atto, dandone comunicazione alle amministrazioni banditrici coinvolte e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti;
b) laddove il malfunzionamento della piattaforma sia dovuto a problematiche tecniche o errori materiali riconducili alla singola Amministrazione banditrice, la medesima provvede tempestivamente ad informare il Dipartimento della Funzione pubblica che lo accerta con proprio atto, supportando l'Amministrazione banditrice nelle attività conseguenti e pubblicando un apposito Avviso informativo sul Portale a beneficio degli utenti.
1. Il presente decreto e il relativo allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, possono subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme . Le eventuali modifiche sono adottate con le medesime modalità del presente decreto.
2. Alle attività di cui al presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il titolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per i trattamenti dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio di registrazione e di compilazione del curriculum vitae, monitoraggio del Portale, adeguamento delle caratteristiche tecniche e supporto tecnico di cui all'art. 2, comma 3 lett. a) e comma 4, di cui all'art. 3, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Capo pro tempore del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018, con sede in corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma.
2. Il titolare del trattamento per la gestione dei dati personali relativi al processo del reclutamento, a decorrere dalla fase di compilazione della candidatura sino al termine del procedimento amministrativo, di cui all'art. 2, comma 2, e comma 4 lett. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) e di cui all'Art. 4 e di cui all'art. 7, è la singola Amministrazione banditrice. Le amministrazioni banditrici sono, altresì, titolari del trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 5 e 6.
3. Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende disponibile la propria informativa sul trattamento dei dati personali, relativa al Portale inPa, sul sito http://www.inpa.gov.it/.
4. Le singole Amministrazioni banditrici, di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili la propria informativa sul trattamento dei dati personali all'interno di ciascun specifico documento introduttivo del procedimento amministrativo.
5. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Dipartimento della funzione pubblica è Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati generale, ai sensi dell'art. 35, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2016/679, sui trattamenti svolti mediante il Portale, nel contesto dell'adozione del presente decreto.
1. Alle attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.