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Decreto Pubblica Amministrazione 03.11.2023

Caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento.

Art. 5 - Modalità di accesso da parte delle PA

1. Per le finalità di cui all'art. 2, le Amministrazioni nommano uno o più "Responsabil e unico" del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 e di firma digitale che opererà secondo quanto previsto dal successivo comma 2. Ogni amministrazione può, altresì, individuare uno o più "Operatore" autorizzato ad operare sul Portale del reclutamento , dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica , mediante uno dei predetti sistemi di autenticazione, vengono acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del personale autorizzato, nominato "Responsabile unico" o "Operatore".

2. Le Amministrazioni accedono al Portale mediante il processo di accreditamento che prevede le seguenti fasi:

- l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o più "Responsabile Unico" (di seguito, per brevità, R.U .);

- l'autenticazione sul Portale, mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte del R.U.;

- la compilazione da parte del R.U. di unform di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;

- la trasmissione tramite il Portale della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione che si ricava automaticamente dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica amministrazione e dei Gestori di Pubblici servizi (IPA);

- il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento , ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito link; ai fini dell'autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82;

- una volta approvata o negata l 'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;

- il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82, la lista delle richieste pervenute ed eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei RR. UU., anche tramite richiesta al fornitore;

- al termine, il Portale notifica, via mail al R.U. e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione , l'esito del processo di autorizzazione .

3. Ai fini del perfezionamento del processo di accreditamento, il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento nomina il Dipartimento della Funzione pubblica , responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

4. Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 si rinvia all'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e alle istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità che sono state definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI e pubblicate nell'area riservate alle amministrazioni all'interno del Portale del reclutamento.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Amministrazioni nell'utilizzo del Portale, anche al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo.