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Decreto Pubblica Amministrazione 03.11.2023

Caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento.

Formula iniziale

Il Ministro della Pubblica Amministrazione

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 1, che disciplina le modalità di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell'attuazione dei progetti del Pino nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale ha disposto che il Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti e che a decorrere dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e, in particolare, il comma 2 dell'art. 35-ter recante «Portale unico del reclutamento» nella parte in cui dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti , le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 12, comma 2 il quale ha disposto che «Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento dellafimzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore delpres ente decreto»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 3-ter recante Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione» ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altreforme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull 'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altreforme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR» adottato in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 di cui al punto precedente;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 15 settembre del 2022 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, in base al quale «in fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso»;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del segretario generale ovvero del Ministro o del Sotto segretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, sono state delegate le funzioni relative a "lavoropubblico , organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche e semplificazione amministrativa";

Considerato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioniper l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95146/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 6 settembre 2023;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 3 novembre 2023;