Decreto Pubblica Amministrazione 03.11.2023
1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell'art. 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e si applica alle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle autorità amministrative indipendenti, nonché alle regioni e agli enti locali.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e relativi enti locali compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
3. Per la provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e relativi enti locali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula, con le regioni a statuto speciale, con le Province autonome di Trento e Bolzano e con i relativi enti locali, specifici protocolli per l'applicazione del presente decreto, prevedendo misure speciali per il pieno rispetto delle specificità statutarie e del principio del bilinguismo.
5. Per le Amministrazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili restando salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti utilizzano il Portale unico del reclutamento per la pubblicazione e la gestione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e per le ulteriori finalità individuate dalla disciplina vigente.
7. Per la disciplina relativa all'utilizzo del Portale con riguardo agli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si applica il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 recante «Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR».