Docenti neoassunti e periodo di prova: attività formative per l'anno 2021/22

Il Ministero dell'Istruzione ha reso note le attività formative per il periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti e immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/22.

Con Nota n. 30345 del 4 ottobre 2021, il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni in merito all'anno di prova e formazione dei docenti neoassunti e immessi in ruolo. 

Anche per l'anno scolastico 2021/22 sono state confermate le caratteristiche principali del modello formativo riferito al Decreto 850/2015. Tale percorso si articola in più fasi, laboratori formativi, osservazione dell'attività didattica, (il peer to peer) e attività su piattaforma online. Ruolo centrale resta quello del docente tutor che affianca il docente neoassunto nel suo percorso con compiti di supervisione professionale. 

La durata del percorso, quantificata in 50 ore totali termina con l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze, documentazione e riflessione sull’attività didattica che confluiscono poi nel portfolio professionale finale, sulla piattaforma INDIRE.

Per le attività laboratoriali, oltre alle tematiche previste dal percorso formativo, sono stati suggeriti alcuni temi prioritari come la gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica, metodologie, competenze e tecnologie legate alla didattica digitale, gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni, competenze relazionali e competenze trasversali, educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021.

La nota infine ricorda e precisa il personale docente tenuto all'anno di prova e formazione:

- neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;

- assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;

- personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;

- personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;

- personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.