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Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 111

Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Definizioni

Art. 2 -  Oggetto

Art. 3 -  Modalità di svolgimento della procedura straordinaria

Art. 4 -  Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato

Art. 5 -  Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato

Art. 6 -  Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

Art. 7 -  Quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata

Art. 8 -  Modalità di espletamento della lezione simulata

Art. 9 -  Disposizioni particolari per le scuole con lingua d'insegnamento slovena

Art. 10 -  Trattamento dei dati personali

Art. 11 -  Norme finali

Formula iniziale

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera c-bis);

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma l;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis - che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001" - e all'articolo 5, commi da 5 a 12;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente:

«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 119 del 15 giugno 2023, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca n. 221 del 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, n. 88, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere favorevole reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 127 del 4 giugno 2024;

RESA l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca" in data 27 maggio 2024,

DECRETA

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministro: il Ministro dell'istruzione e del merito;

b) Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;

c) decreto-legge: decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

d) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;

e) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

f) Ordinanza ministeriale: Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88;

g) elenchi aggiuntivi: elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88;

h) Comitato di valutazione: Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2 - Oggetto

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto legge, si applica fino al 31 dicembre 2025 in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno. Pertanto, relativamente alle assunzioni riferite all'anno scolastico 2024/2025, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno; per le assunzioni riferite all'anno scolastico 2025/2026, la medesima procedura si applica ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi, a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2025.

2. La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della procedura straordinaria

1. Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno. Entro il termine di attivazione della procedura di cui al successivo comma 3, gli USR possono procedere ad eventuali scorrimenti in caso di rinuncia da parte degli aspiranti individuati.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.

3. Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all'articolo 4, commi da 6 a 8. Al fine di consentire agli Usr la gestione delle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale in tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico, eventuali rinunce alle assegnazioni effettuate nella fase interprovinciale della procedura di cui al presente comma non possono dare luogo a successivi scorrimenti delle graduatorie.

4. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato - previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.

Art. 4 - Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato

1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, o l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara:

a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;

c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso indicazione sintetiche.

d) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) l'accettazione di quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5.

3. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

4. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.

5. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.

6. I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura di cui ai commi precedenti e non essendo risultati rinunciatari ai sensi del comma 4, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, con le modalità telematiche di cui al comma 1.

7. Nell'istanza di cui al comma precedente l'aspirante dichiara:

a) la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;

c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;

d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;

e) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) l'accettazione di quanto previsto al successivo comma 8.

8. Per i docenti di cui al comma 6, l'assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.

9. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente articolo.

10. Non è presa in considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo dei requisiti di ammissione.

11. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.

12. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

13. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico.

14. Contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, e sul sito del Ministero, è pubblicato l'avviso della Direzione generale per il personale scolastico con il quale sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché la tempistica di svolgimento delle procedure.

Art. 5 - Sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato

1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al presente decreto sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.

2. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto.

3. Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.

4. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno dell'area di riferimento è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

5. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate; in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza ministeriale, degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

6. Qualora, all'esito delle operazioni di assegnazione, ivi compresi gli eventuali scorrimenti di cui all'articolo 3, comma 1, residuino posti vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione dell'elenco delle sedi residue sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, di presentare l'istanza di cui al comma 7 del medesimo articolo.

7. Per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 7, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduato sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS; ciascun Ufficio territoriale interessato dalla procedura pubblica l'elenco di cui al periodo precedente prima dell'assegnazione delle sedi.

Art. 6 - Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

1. I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 5, commi da 5 a 12 del decreto-legge svolgono il percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Superate con valutazione positiva le procedure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Ai fini di cui al presente decreto, il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al presente decreto, nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Art. 7 - Quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata

1. Ai fini della valutazione della lezione simulata, i Comitati di valutazione, integrati secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2, adottano i quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023.

Art. 8 - Modalità di espletamento della lezione simulata

1. La lezione simulata è volta a verificare, in relazione ai programmi di cui, rispettivamente, al punto A.4 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 206 del 26 ottobre 2023, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 205 del 26 ottobre 2023, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni.

2. Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude entro il 15 luglio dell'anno scolastico di riferimento. I termini indicati dai decreti applicativi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del Comitato di valutazione possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.

3. Il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della lezione simulata è comunicato al docente dal dirigente scolastico della scuola di servizio, sentito il Comitato di valutazione, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. La traccia sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è assegnata al candidato 24 ore prima dello svolgimento della prova.

4. La lezione simulata si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento di cui all'articolo 7.

5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova consistente in una lezione simulata.

Art. 9 - Disposizioni particolari per le scuole con lingua d'insegnamento slovena

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto inerenti all'individuazione della platea di docenti, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, le procedure informatizzate di cui all'articolo 5 non si applicano alle nomine per le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.

2. La lezione simulata si svolge in lingua slovena.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione della operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Art. 11 - Norme finali

1. Al fine di consentire agli USR la gestione delle procedure assunzionali in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 25 dell'8 giugno 2020 è fissato un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. È conseguentemente rideterminato il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo. Per le stesse motivazioni, nel corso della medesima procedura, in caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle individuazioni già effettuate né allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla disciplina previgente.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.