Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 111
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al presente decreto sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate.
2. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto.
3. Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.
4. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all'interno dell'area di riferimento è effettuato sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
5. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate; in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza ministeriale, degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.
6. Qualora, all'esito delle operazioni di assegnazione, ivi compresi gli eventuali scorrimenti di cui all'articolo 3, comma 1, residuino posti vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione dell'elenco delle sedi residue sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, di presentare l'istanza di cui al comma 7 del medesimo articolo.
7. Per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 7, è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduato sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS; ciascun Ufficio territoriale interessato dalla procedura pubblica l'elenco di cui al periodo precedente prima dell'assegnazione delle sedi.