Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 111
1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, o l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara:
a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso indicazione sintetiche.
d) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) l'accettazione di quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5.
3. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
4. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
5. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.
6. I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura di cui ai commi precedenti e non essendo risultati rinunciatari ai sensi del comma 4, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, con le modalità telematiche di cui al comma 1.
7. Nell'istanza di cui al comma precedente l'aspirante dichiara:
a) la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;
c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;
e) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) l'accettazione di quanto previsto al successivo comma 8.
8. Per i docenti di cui al comma 6, l'assegnazione di una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della sede che verrà successivamente individuata nella provincia stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di cui all'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza ministeriale. La mancata presentazione dell'istanza o la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.
9. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente articolo.
10. Non è presa in considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo dei requisiti di ammissione.
11. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
12. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
13. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico.
14. Contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, e sul sito del Ministero, è pubblicato l'avviso della Direzione generale per il personale scolastico con il quale sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché la tempistica di svolgimento delle procedure.