Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 111
1. Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno. Entro il termine di attivazione della procedura di cui al successivo comma 3, gli USR possono procedere ad eventuali scorrimenti in caso di rinuncia da parte degli aspiranti individuati.
2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.
3. Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all'articolo 4, commi da 6 a 8. Al fine di consentire agli Usr la gestione delle procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale in tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico, eventuali rinunce alle assegnazioni effettuate nella fase interprovinciale della procedura di cui al presente comma non possono dare luogo a successivi scorrimenti delle graduatorie.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato - previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all'articolo 8 del presente decreto - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato.