Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 111
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Ministro: il Ministro dell'istruzione e del merito;
b) Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;
c) decreto-legge: decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
d) USR: l'Ufficio scolastico regionale o gli Uffici scolastici regionali;
e) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6- bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
f) Ordinanza ministeriale: Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88;
g) elenchi aggiuntivi: elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88;
h) Comitato di valutazione: Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.