Decreto M.I.M. 06.06.2024, n. 111
1. Al fine di consentire agli USR la gestione delle procedure assunzionali in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 25 dell'8 giugno 2020 è fissato un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni. È conseguentemente rideterminato il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo. Per le stesse motivazioni, nel corso della medesima procedura, in caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle individuazioni già effettuate né allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla disciplina previgente.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.