Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.
Art. 1 - Finalità e definizioni
Art. 2 - Espletamento dell'esame di Stato
Art. 3 - Criteri per la realizzazione degli elaborati
Art. 4 - Modalità per l'attribuzione della valutazione finale
Art. 5 - Esame di Stato per gli alunni privatisti
Art. 6 - Prove standardizzate e certificazione delle competenze
Art. 7 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero
Art. 8 - Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti
Art. 9 - Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza
At. 10 - Disposizioni finali
Formula iniziale
Il Ministro Dell'istruzione
Visto l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92"
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";
Vista la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 recante "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti - disposizioni a carattere transitorio per l'a. s. 2019/2020" e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2020/2021;
Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";
Attesa la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
Valutata la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
Ritenuto necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 22 febbraio 2021 e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26 febbraio 2021;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di far riferimento, all'articolo 2, comma 2, alle difficoltà connesse con il ricorso alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, in quanto già esplicitate nelle premesse della presente ordinanza;
Ordina
1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.
5. L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.
1. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.
2. La tematica di cui al comma 1:
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.
1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5.
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma 4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
1. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5.
2. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
3. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.
4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale.
3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello - primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno.
2. Nel corso della prova orale, condotta a partire dall'elaborato, è comunque accertato, secondo i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello, il possesso delle competenze e, in particolare:
a) dell'asse dei linguaggi (competenze da 1 a 8);
b) dell'asse matematico (competenze da 13 a 16).
3. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
4. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 25 settembre 2020, n. 122. Nella sessione straordinaria non si prevede la realizzazione dell'elaborato di cui al comma 1.
6. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
7. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2022.
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico - o il presidente della commissione - dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:
a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame - o, successivamente, il presidente della commissione - ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
4 .Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.
1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.