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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Formula iniziale

Il Ministro Dell'istruzione

Visto l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", e in particolare l'articolo 12;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92"

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";

Vista la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 recante "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti - disposizioni a carattere transitorio per l'a. s. 2019/2020" e ritenuto di confermarne la validità per l'anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Valutata la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;

Ritenuto necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 22 febbraio 2021 e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26 febbraio 2021;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di far riferimento, all'articolo 2, comma 2, alle difficoltà connesse con il ricorso alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata, in quanto già esplicitate nelle premesse della presente ordinanza;

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