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Ordinanza M.I. 03.03.2021, n. 52

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 5 - Esame di Stato per gli alunni privatisti

1. Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 2, commi 4 e 5.

2. L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

3. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

4. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.